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Novità Irpef - Ires
1 Aprile 2016

Detrazione per le spese di riqualificazione energetica: ecco le regole da seguire per la cessione ai fornitori

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016, sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese condominiali relative ad interventi di riqualificazione energetica.

In particolare, oggetto di tale Provvedimento sono le modalità attraverso le quali alcune categorie di contribuenti possono cedere ai fornitori, che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali, il credito corrispondente alla detrazione per le spese per tali interventi, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La possibilità di operare tale cessione è stata introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016.

Possono effettuare la cessione i soggetti che non sono tenuti a versare l’Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni), nel periodo precedente a quello nel quale sono state sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il credito cedibile è pari al 65 % delle spese a carico del singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, sostenute dal condominio nel 2016. Le spese si possono riferire anche a interventi iniziati in anni precedenti al 2016, purché pagate nel 2016.

Quanto alle modalità di cessione del credito, la volontà di effettuare la cessione deve risultare dalla delibera assembleare che ha approvato i lavori di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata al condominio, che deve, poi, trasmetterla ai fornitori. Questi devono, quindi, procedere ad accettare la cessione del credito quale pagamento di parte del corrispettivo dovuto per i beni che hanno ceduto o per le prestazioni che hanno effettuato.

Il condominio deve, inoltre, comunicare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, una serie di informazioni:

  • il totale delle spese sostenute nel 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni;
  • i bonifici effettuati per il pagamento di tali spese;
  • il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il proprio credito;
  • l’importo del credito ceduto da ciascuno dei condomini;
  • il codice fiscale dei fornitori ai quali è stato ceduto il credito;
  • l’importo del credito ceduto a ciascuno dei fornitori.

La comunicazione in questione deve essere effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel, entro il 31 marzo 2017, direttamente dal condominio o dagli intermediari abilitati. Il condominio deve, poi, rendere noto ai fornitori di aver effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Qualora non venisse effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la cessione non avrà effetto.

Il credito oggetto della cessione può essere utilizzato dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, dal 10 aprile 2017. La quota del credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, presentato mediante il servizio Entratel o Fisconline.

Con una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate verrà istituito il codice tributo per l’utilizzo del predetto credito d’imposta e saranno fornite le indicazioni per la compilazione del modello F24.

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