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8 Settembre 2017

Deducibilità spese per l’emissione di obbligazioni: per cassa o per competenza?

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Nella Risoluzione n. 102 del 28 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione del trattamento fiscale delle spese di emissione dei prestiti obbligazionari.

In particolare, è stato sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate un interpello finalizzato a conoscere l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 32, comma 13, del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cosiddetto “Decreto Crescita”) e nell’articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La società istante ha rappresentato che, nel marzo del 2016, una società per azioni (controllata da altra società per azioni) ha acquistato l’intero capitale della holding che possedeva, al momento dell’acquisizione, il capitale sociale dell’istante. In questa operazione sono stati emessi due prestiti obbligazionari. Il primo prestito obbligazionario è stato emesso dalla società controllante dell’acquirente, mentre il secondo prestito obbligazionario è stato emesso direttamente dalla società acquirente. Entrambe le obbligazioni sono state quotate sul mercato e le spese di emissione sono state registrate in contabilità come “spese pluriennali diverse” nell’ambito dello stato patrimoniale.

Le provviste raccolte con le prime obbligazioni sono state immediatamente trasferite alla società controllata attraverso un’operazione di finanziamento soci, avente la medesima scadenza delle obbligazioni trasferite. Anche le spese di emissione di tali obbligazioni sono state addebitate nell’ambito del finanziamento. Le prime obbligazioni non sono state emesse direttamente dalla società controllata perché si voleva fare in modo che il debito derivante dalle prime obbligazioni fosse subordinato rispetto a quello derivante dall’emissione delle seconde obbligazioni.

Ad ottobre del 2016, poi, è stata effettuata un’operazione straordinaria di fusione attraverso l’incorporazione della società controllata e della holding nella società istante. Gli effetti della fusione sono stati retrodatati al 1° gennaio 2016. A dicembre del 2016, infine, sono state emesse dall’istante nuove obbligazioni con ulteriori spese di emissione.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare alle spese di emissione di tutte le obbligazioni suddette la disciplina speciale prevista dall’articolo 32, comma 13, del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 96 del TUIR. In particolare, secondo la disciplina speciale, le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari sono deducibili nell’esercizio nel quale sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la regola speciale introdotta con il “Decreto Crescita” permette alle società che emettono sul mercato dei prestiti obbligazionari di dedurre i costi sostenuti per tale emissione, comprese le spese legali, notarili, tributarie e di altra natura che siano connesse con l’emissione, nell’esercizio nel quale tali costi sono sostenuti, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio e senza che assuma rilevanza la ripartizione della spesa sostenuta durante l’intera durata dell’operazione di finanziamento.

Secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate in una Circolare del 2014, la deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, invece che per competenza, resta comunque una facoltà e non un obbligo.

Qualora venga esercitata la facoltà di deduzione per cassa, la disciplina speciale potrà prevalere sulla disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati prevista dall’articolo 96 del TUIR. Le spese di emissione indicate dall’istante saranno, quindi, integralmente deducibili nell’esercizio nel quale sono state sostenute, senza che vengano applicate le limitazioni previste dalla disciplina ordinaria.

Nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di deduzione per cassa, occorre verificare se è applicabile l’articolo 96 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le spese indicate dall’istante sono riconducibili all’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR, in quanto sono riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario che è, senza dubbio, un’operazione con causa finanziaria. Tali spese concorreranno, quindi, alla formazione dell’ammontare degli interessi passivi ed oneri assimilati deducibili nei limiti del ROL.

Con riferimento specifico al caso sottoposto al suo esame, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la società istante ha esercitato la facoltà concessa dal comma 13 dell’articolo 32 del Decreto Legge n. 83 del 2012. Quindi, sia le spese di emissione sostenute dalla società controllata, e poi incorporata, per l’emissione delle seconde obbligazioni (spese iscritte successivamente dall’istante nel proprio bilancio per effetto della fusione), sia le spese sostenute direttamente dall’istante per l’emissione delle obbligazioni alla fine del 2016, sono integralmente deducibili nell’esercizio nel quale sono state sostenute, senza applicazione delle limitazioni previste, per la deducibilità, dall’articolo 96 del TUIR.

Altre considerazioni sono state, invece, esposte dall’Agenzia delle Entrate riguardo alle spese per l’emissione delle obbligazioni da parte della società controllante, che sono state poi riaddebitate alla società controllata nell’ambito dell’operazione di finanziamento soci. La società istante, che ora ha incorporato la società controllata, sostiene che gli effetti dell’operazione di emissione delle obbligazioni da parte della controllante e di successivo finanziamento soci non sono diversi da quelli che si sarebbero determinati se le obbligazioni fossero state emesse direttamente dalla società controllata. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che gli effetti sono gli stessi dal punto di vista economico-sostanziale. Tuttavia, la circostanza che sia stata formalmente la società controllante ad emettere le obbligazioni fa sì che l’agevolazione prevista dal comma 13 dell’articolo 32 del Decreto Legge n. 83 del 2012 possa essere riconosciuta soltanto alla società controllante. Le spese in questione dovranno essere ripartite in più esercizi, lungo tutta la durata dell’operazione di finanziamento, e saranno deducibili man mano che passeranno nel conto economico.

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