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31 Luglio 2015

Deducibilità delle spese comuni dello studio condiviso: non può essere riconosciuta integralmente ad uno solo dei professionisti

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 16035 del 29 luglio 2015, si è occupata della questione della deducibilità delle spese comuni di uno studio nel quale operano più professionisti (in particolare, più avvocati) dal reddito di uno solo di essi, intestatario delle utenze.

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso più avvisi di accertamento nei confronti del contribuente esercente la professione di avvocato. Uno di essi prevedeva il recupero dei maggiori redditi derivanti dalla non deducibilità delle spese, quantificate in circa 31.000 Euro, per le spese comuni dello studio che non erano state ripartite tra i colleghi di studio, ma erano state dedotte integralmente dal contribuente.

Il professionista destinatario degli avvisi di accertamento faceva rilevare, in particolare, riguardo alla deducibilità delle spese comuni di studio, che non si trattava di studio associato.

La Commissione Tributaria Regionale dava ragione all’Agenzia delle Entrate, in quanto riconosceva che il contribuente avrebbe dovuto riaddebitare le spese comuni da lui sostenute per lo studio legale utilizzato anche da altri colleghi, così riducendo i costi deducibili.

In sede di Cassazione, il contribuente evidenziava che gli altri professionisti operanti all’interno dello studio erano giovani collaboratori tirocinanti e, quindi, legittimamente i costi indicati erano integralmente deducibili, in quanto da lui sostenuti interamente perché riguardanti il suo studio legale.

Inoltre, secondo il contribuente, anche se i costi dello studio fossero stati ripartiti in ragione dei compensi percepiti nell’anno di esercizio dai diversi professionisti, sarebbero stati a lui imputabili costi pari al 66,65 % del totale.

La Corte di Cassazione ha ricordato la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2001 nella quale viene precisato che il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, che siano da lui stesse sostenute, deve essere realizzato attraverso l’emissione di una fattura assoggettata ad Iva. Le somme rimborsate dagli altri professionisti che operano nello studio comportano una riclassificazione in diminuzione dei costi sostenuti dal professionista che risulta essere intestatario delle varie utenze.

Secondo altra Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2010, ricordata dalla Cassazione, le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune dei locali non costituiscono reddito di lavoro autonomo e, quindi, non rilevano quale componente positivo di reddito. Il costo sostenuto, inoltre, sarà deducibile soltanto parzialmente, per la parte riferibile all’attività svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. 

La parte del costo riaddebitata o da riaddebitare non riguarda l’attività svolta dal contribuente e, quindi, non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Il costo rimborsato non può, pertanto, essere considerato rilevante ai fini reddituali per il professionista che riceve il rimborso. E’, invece, rilevante per il professionista che rimborsa il costo, nel periodo d’imposta nel quale effettivamente lo versa per l’utilizzo dei locali comuni.

Con riferimento al caso specifico, la Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che l’imputazione integrale dei costi ad uno solo dei professionisti che condividono lo studio, senza che venga effettuata nessuna ripartizione e riaddebito, si risolverebbe in una sorta di liberalità indiretta, che non è certamente deducibile.

Riguardo alla richiesta avanzata dal contribuente di imputazione dei costi nella misura del 66,65 %, la Cassazione ha rilevato come non possa essere accolta, in mancanza dell’indicazione dei dati che potrebbero portare all’applicazione della percentuale suddetta. Non vi è stata, infatti, nessuna allegazione concreta riguardo all’apporto che ogni singolo avvocato dello studio avrebbe fornito.

La Corte di Cassazione ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso proposto dal contribuente.

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