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Novità Irpef - Ires
30 Settembre 2016

Deducibilità dei “costi black list”: i chiarimenti sull’evoluzione normativa

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Le regole in materia di deducibilità delle spese relative ad operazioni con imprese e professionisti residenti o localizzati nei Paesi black list hanno subito notevoli cambiamenti nel 2015 e nel 2016. L’Agenzia delle Entrate interviene, con la Circolare n. 39 del 26 settembre 2016, a fornire diversi chiarimenti riguardo alle modifiche intervenute in materia.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate prende in considerazione le modifiche introdotte con:

  • la Legge di Stabilità per il 2015, con la quale sono stati introdotti nuovi criteri per l’identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata;
  • il Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (cosiddetto “Decreto Internazionalizzazione”), con il quale è stato introdotto un diverso regime fiscale applicabile ai “costi black list”. Tale nuovo regime prevede che siano deducibili tali costi fino a concorrenza del relativo valore normale e che sia deducibile l’eventuale costo eccedente il valore normale soltanto qualora sia dimostrato l’effettivo interesse economico, da parte del soggetto residente in Italia, a porre in essere l’operazione e l’avvenuta esecuzione dell’operazione medesima;
  • la Legge di Stabilità per il 2016, con la quale sono state abrogate le disposizioni che prevedevano un regime fiscale specifico per le spese derivanti da operazioni con controparti estere localizzate nei Paesi a fiscalità privilegiata, con conseguente applicabilità delle regole ordinarie di deducibilità previste nel nostro ordinamento per tutte le spese.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate viene, in primo luogo, illustrato il regime fiscale vigente fino al 2014.

Tale regime si fondava sulla presunzione di indeducibilità totale delle spese derivanti da operazioni con Paesi black list. Veniva data la possibilità di evitare l’applicazione di tale presunzione provando che le imprese estere svolgevano prevalentemente un’attività commerciale effettiva o che le operazioni poste in essere rispondevano ad un effettivo interesse economico e che avevano avuto una concreta esecuzione. La prova poteva essere fornita in sede di controllo o in via preventiva tramite istanza di interpello.

Vi era, inoltre, l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi i “costi black list”.

Per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, veniva preso come riferimento l’elenco contenuto nel Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2002, predisposto sulla base del livello di tassazione sensibilmente inferiore al livello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni e di altri criteri equivalenti.

Un intero paragrafo della Circolare è, inoltre, dedicato al regime fiscale vigente durante il periodo d’imposta 2015. Con il Decreto Internazionalizzazione del 2015, vi è stato il passaggio da un regime fondato sulla presunzione relativa di indeducibilità totale dei “costi black list” ad un regime nel quale tali costi sono deducibili nei limiti del valore normale, purché l’operazione dalla quale hanno avuto origine sia stata eseguita concretamente.

Era stata introdotta, inoltra, la possibilità di dedurre i costi oltre il loro valore normale qualora venisse data dimostrazione che le imprese residenti in Italia avessero un effettivo interesse economico in relazione alle operazioni con i fornitori dei Paesi black list. Si tratta della cosiddetta “seconda esimente” che, in realtà, era rimasta come unica esimente, avendo il Decreto Internazionalizzazione eliminato la prima esimente dello svolgimento in via prevalente, da parte della società estera, di un’effettiva attività commerciale.

In virtù della normativa applicata nel 2015, i “costi black list” dovevano comunque essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dalla circostanza che fossero o meno superiori al valore normale.

L’Agenzia delle Entrate fornisce, inoltre, diversi chiarimenti riguardo alle novità intervenute in materia di istanze di interpello relative ai “costi black list”, ai rapporti con la normativa convenzionale ed ai rapporti con la normativa sulle imprese estere controllate.

Un paragrafo della Circolare è, poi, dedicato all’evoluzione normativa relativa alle regole per l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati: fino al periodo d’imposta 2014, per il periodo d’imposta 2015 ed a partire dal periodo d’imposta 2016.

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile a partire dal 2016, l’Agenzia delle Entrate si occupa di definirne tutti gli aspetti, nel paragrafo conclusivo della Circolare del 26 settembre 2016.

In particolare, è evidenziato che la Legge di Stabilità per il 2016 ha abrogato le disposizioni che prevedevano un regime speciale di deducibilità dei “costi black list”. Di conseguenza, si sono verificati i seguenti effetti:

  • i “costi black list” sono deducibili nella loro interezza (purché vengano rispettati i requisiti per la deducibilità previsti in generale dal nostro ordinamento);
  • viene meno l’obbligo dell’indicazione separata dei “costi black list” in dichiarazione dei redditi;
  • viene meno la rilevanza di un elenco tassativo degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, ai fini della deducibilità dei “costi black list”.

L’Agenzia delle Entrate ha accennato anche alla circostanza che la Legge di Stabilità per il 2016, unitamente all’abrogazione delle disposizioni previgenti in materia, ha, però, disposto la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti esteri. Sarà un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze a stabilire i criteri generali di raccolta di tali informazioni, mentre con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche di applicazione.

Infine, è ricordato che i soggetti passivi Iva sono comunque tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei cosiddetti “paradisi fiscali” (Stati o territori individuati dai Decreti del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001). La comunicazione deve essere effettuata in via telematica con cadenza annuale, con riferimento alle operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10.000 Euro.

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