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Novità Irpef - Ires
5 Dicembre 2014

Contributi versati ad un fondo che eroga prestazioni sanitarie integrative: chiarimenti sulla deducibilità dal reddito complessivo

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 107 del 3 dicembre 2014, ha risposto ad un’istanza di interpello in materia di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei contributi assistenziali versati da una libera professionista ad un Fondo che eroga prestazioni sia integrative, che sostitutive del Servizio sanitario nazionale e che risulta iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari, nella sezione riservata ai fondi operanti ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, per rispondere al quesito che le è stato posto, ha ritenuto necessario richiedere un parere al Ministero della Salute riguardo alla riconducibilità del Fondo in questione all’ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi.

Il Ministero della Salute ha affermato che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può essere applicato l’articolo 10, comma 1, lett. e-ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986.

Quest’ultima disposizione individua, infatti, tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, i contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 Euro, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, escluso che il Fondo presso il quale l’istante ha versato i contributi assistenziali possa rientrare nei Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale previsti dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 ed ha, pertanto, concluso che l’istante non può dedurre i contributi suddetti dal proprio reddito complessivo.

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