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Novità Irpef - Ires
14 Febbraio 2015

Compensazioni effettuate dai sostituti d’imposta tramite modello F24: istituiti i nuovi codici tributo

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Con la Risoluzione n. 13 del 10 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la compensazione, tramite modello F24, da parte dei sostituti d’imposta, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014.

I codici istituiti per consentire ai sostituti d’imposta di compensare le somme rimborsate ai percipienti sono: il codice “1631” per il rimborso delle somme a titolo di imposte erariali, rimborsate a dipendenti e pensionati, dai sostituti d’imposta, a seguito di assistenza fiscale; il codice “3796” per il rimborso delle somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef; il codice “3797” per il rimborso delle somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef.

Il primo codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Il secondo codice tributo deve essere inserito nella sezione “Regioni”, insieme al codice Regione desumibile dalla tabella dei codici delle Regioni e delle Province autonome, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza, anche in questo caso, degli “importi a credito compensati”.

Il terzo codice tributo deve essere inserito nella sezione “Imu e altri tributi locali”. Nella colonna “Codice ente/codice comune”, deve essere, altresì, indicato il codice catastale identificativo del Comune di riferimento desumibile dalla tabella dei Codici Catastali dei Comuni, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, il codice tributo deve essere inserito in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Nel campo “anno di riferimento”, deve essere sempre indicato l’anno d’imposta al quale si riferiscono le somme rimborsate.

Nella Risoluzione, sono stati indicati i codici tributo che, a seguito dell’istituzione dei nuovi codici tributo, non sono più utilizzabili a credito. Si tratta dei codici: “4731”, “3803” e “3846”.

Inoltre, per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante modello F24, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, sono istituiti i codici tributo: il codice “1627” per l’eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente ed assimilati; il codice “1628” per l’eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”; il codice “1629” per l’eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi; il codice “1669” per l’eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta; il codice “1671” per l’eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta.

Per la compilazione del modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti indicazioni:

– i codici tributo “1627”, “1628” e “1629” devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”;

– il codice tributo “1669” deve essere inserito nella sezione “Regioni”, insieme al codice Regione desumibile dalla tabella dei codici delle Regioni e delle Province autonome, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”;

– il codice “1671” deve essere inserito nella sezione “Imu e altri tributi locali”, con l’indicazione, nella colonna “Codice ente/codice comune”, del codice catastale identificativo del Comune di riferimento, desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” pubblicata nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Anche in questo caso, nel campo “anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento in eccesso.

Nella Risoluzione, è precisato che i codici tributo “1304”, “1614”, “1962” e “1963”, che erano stati istituiti con una Risoluzione dell’8 giugno 1999, possono continuare ad essere utilizzati per le fattispecie in essi descritte.

Inoltre, continuano ad essere utilizzati i codici “6781”, “6782” e “6783”, istituiti con una Risoluzione del 18 gennaio 2005, per la compensazione dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.

Ancora, con la Risoluzione del 10 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati dai sostituti d’imposta per compensare, mediante modello F24, il credito per le famiglie numerose e per i canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, ed il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici previsti dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 457 del 30 dicembre 1997.

Si tratta dei codici: “1632“, per il credito per le famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta; “1633” per il credito per i canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta; “1634” per il credito d’imposta per le ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997.

I codici tributo in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta al quale si riferisce il credito.

E’, quindi, indicato l’elenco dei codici tributo non più utilizzabili a credito.

E’, altresì, precisato che le suddette modalità di recupero ed i relativi codici tributo sono adottati anche dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del modello “F24 Enti pubblici”.

Infine, le modalità di recupero descritte nella Risoluzione devono essere adottate per le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, tranne quelle che si riferiscono ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014 che continuano ad essere effettuate con le modalità previgenti.

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