NULL
Novità Irpef - Ires
22 Marzo 2014

Cinque per mille: le regole per il 2014.

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 7 del 20 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha riassunto gli adempimenti, ed i relativi termini, da osservare ai fini dell’ammissione al beneficio del cinque per mille da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Sono state confermate, per l’esercizio finanziario 2014, le tipologie di soggetti che possono beneficiare del contributo in questione e le modalità di accesso al beneficio.

Riguardo agli enti del volontariato, questi devono presentare, dal 21 marzo 2014 al 7 maggio 2014, all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, la domanda di iscrizione. Tale domanda può essere trasmessa direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

Successivamente, e, più in particolare, entro il 30 giugno 2014, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo. Tale dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Agenzia delle Entrate. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata una copia non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che ha sottoscritto la dichiarazione.

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, queste devono presentare la domanda di iscrizione, sempre a partire dal 21 marzo 2014 ed entro il 7 maggio 2014, all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, secondo le medesime regole predette.

La dichiarazione sostitutiva  dell’atto di notorietà deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del CONI territorialmente competente, entro il 30 giugno 2014. Anche in questo caso, deve essere allegata la copia non autenticata di un documento d”identità del rappresentante legale che ha sottoscritto la dichiarazione.

Inoltre, nella Circolare, è stato ricordato che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non sono aggiornati correttamente possono, entro il 20 maggio 2014, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente.

Tutti gli enti destinatari del cinque per mille, qualunque sia la categoria di appartenenza, possono procedere, entro il 30 settembre 2014, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. In particolare, è prevista la possibilità di presentare la domanda di iscrizione che non sia  stata trasmessa nei termini prescritti, di presentare la dichiarazione sostitutiva che non sia stata presentata nei termini e di allegare la copia del documento d’identità alla dichiarazione sostitutiva che sia stata già presentata nei termini.

In questi casi di regolarizzazione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che deve essere versata una sanzione dell’ammontare di 258 Euro, tramite modello F24, senza la possibilità di compensazione.

Inoltre, è stato precisato che, entro il 14 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate pubblica, sul proprio sito internet, gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione, distinti nelle diverse categorie (enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell’università, enti della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, relativamente agli enti del volontariato ed alle associazioni sportive dilettantistiche, pubblica, entro il 26 maggio 2014, l’elenco degli iscritti corretto a seguito delle segnalazioni degli errori.

E’ stato precisato che, al termine delle attività amministrative di controllo, svolte da ciascuna amministrazione competente, l’Agenzia delle Entrate provvede a pubblicare gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi e degli enti esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

L’Agenzia delle Entrate procede, altresì, alla pubblicazione periodica degli elenchi degli enti che hanno fruito della regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive.

Infine, è stato evidenziato che, a partire dalle pubblicazioni relative all’esercizio finanziario 2012, gli elenchi degli ammessi e degli esclusi contengono anche le informazioni relative alla denominazione, al codice fiscale, alla Regione, alla Provincia ed al Comune degli enti. Inoltre, è prevista anche la pubblicazione di ulteriori elenchi contenenti dati aggregati.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto