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21 Novembre 2014

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli adempimenti connessi alla partecipazione agli OICR non immobiliari

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Nella Risoluzione n. 101 del 19 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito agli obblighi di sostituzione d’imposta a carico delle società di gestione del risparmio sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia ed in Lussemburgo, diversi dagli OICR immobiliari.

Inoltre, l’associazione istante ha richiesto chiarimenti anche in merito all’applicabilità da parte delle medesime società di gestione del risparmio del regime del risparmio amministrato con riferimento ai redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di quote o azioni degli organismi predetti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le società di gestione del risparmio sono tenute ad operare la ritenuta sia sui proventi, periodici e non periodici, erogati in costanza di partecipazione all’organismo, sia sui proventi derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione. In caso di azioni o quote dei fondi storici lussemburghesi collocate in Italia, la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del loro collocamento.

Inoltre, in caso di azioni o quote immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata, i compiti del sostituto d’imposta sono svolti dall’intermediario residente presso il quale le azioni o le quote sono depositate, aderente al sistema di deposito accentrato, e dai soggetti non residenti aderenti al sistema di deposito medesimo od a sistemi esteri di deposito accentrati aderenti al medesimo deposito. In quest’ultima ipotesi, i sostituti d’imposta non residenti devono nominare un rappresentante fiscale in Italia per l’effettuazione degli adempimenti.

Ancora, in caso di negoziazione delle quote o azioni degli OICR, la ritenuta deve essere applicata dal soggetto residente incaricato dal sottoscrittore della loro negoziazione. Questo soggetto può essere la società di gestione del risparmio se la stessa ha ricevuto incarico dal contribuente riguardo alla cessione delle quote.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che nel caso in cui le quote siano detenute al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, i proventi percepiti senza applicazione della ritenuta dovranno essere assoggettati dal contribuente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta.

Nella Risoluzione, è stato, inoltre, ricordato che, alla luce della normativa attuale, l’intero guadagno percepito dal partecipante a seguito della cessione delle quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio costituisce esclusivamente reddito di capitale. Se, invece, dalle operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni si verifica una differenza negativa, essa costituisce una minusvalenza rilevante ai fini fiscali secondo le regole proprie dei redditi diversi di natura finanziaria.

Riguardo ai redditi diversi di natura finanziaria che possono essere generati dalla partecipazione agli OICR, questi continuano ad essere determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o delle azioni ed il costo o il valore di acquisto delle quote o delle azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere riguardante la sottoscrizione o l’acquisto o il rimborso o la cessione delle quote o delle azioni, al netto dei redditi di capitale maturati, ma non ancora riscossi.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai predetti redditi diversi si applica il regime del risparmio amministrato, anche in mancanza di una espressa opzione esercitata in proposito dal contribuente. Si tratta, infatti, del regime “naturale” al quale l’investitore può rinunciare, con effetto dalla prima operazione successiva alla rinuncia. In tale ipotesi, le minusvalenze realizzate devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del contribuente.

Qualora sia revocata l’opzione oppure sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate anche parzialmente le quote o le azioni degli OICR, l’intermediario deve rilasciare apposita certificazione nella quale sono indicati i dati e le informazioni necessarie a consentire al contribuente la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

In particolare, i vari adempimenti connessi all’applicazione del risparmio amministrato devono essere posti in essere dalla società di gestione del risparmio che ha emesso le quote o le azioni, nel caso di collocamento diretto di esse, o dal collocatore, presso il quale il contribuente ha un formale rapporto di custodia, amministrazione o deposito delle quote o delle azioni o altro stabile rapporto, anche se non formalizzato.

Tornando alla richiesta di consulenza giuridica specifica posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha affermato che per i proventi erogati per effetto del rimborso delle quote o della liquidazione, il sostituto d’imposta che deve applicare la ritenuta è colui che emette le quote, ossia la società di gestione del risparmio.

Nel caso di cessione delle quote, il sostituto d’imposta con riferimento ai redditi di capitale è la società di gestione del risparmio, nel caso in cui sia stata incaricata dal contribuente della cessione delle quote, oppure l’intermediario che ha ricevuto tale incarico.

Nel diverso caso in cui la cessione non sia avvenuta con la partecipazione dei predetti soggetti, il contribuente non esercente attività d’impresa dovrà procedere all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, nella misura della ritenuta a titolo d’imposta che avrebbe applicato il sostituto d’imposta. Dovrà, inoltre, compilare il quadro RT della dichiarazione per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il soggetto tenuto all’applicazione del regime del risparmio amministrato, compreso l’adempimento del rilascio della certificazione relativa alle minusvalenze, è l’intermediario presso il quale le quote sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione o in altro stabile rapporto anche se non formalizzato. Quindi, si tratterà della società di gestione del risparmio, nel caso di collocamento diretto delle quote, o dell’intermediario collocatore.

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