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8 Ottobre 2016

Car Sharing: le spese sostenute dai dipendenti in trasferta non sono imponibili

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Una società che si occupa di consulenza ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate un quesito, tramite interpello, relativo alla possibilità di riconoscere l’esenzione dalla tassazione ai rimborsi delle spese sostenute dai propri dipendenti per il trasporto in occasione di trasferte autorizzate all’interno del Comune dove si trova la sede di lavoro. In particolare, i dubbi posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano la possibilità di equiparare le spese di trasporto più tradizionali, come le spese per taxi e trasporti pubblici locali, alle spese per il servizio di “Car Sharing”.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte richieste con la Risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016.

In primo luogo, è stata richiamata la disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 51, comma 5) in base alla quale le indennità o i rimborsi spese per le trasferte nel territorio del Comune dove è situata la sede di lavoro concorrono a formare il reddito, tranne nel caso in cui si tratti di rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.

In caso di trasferte al di fuori del Comune nel quale è situata la sede di lavoro, invece, non concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata soglia, ed i rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto per spese rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Riguardo alla specifica situazione oggetto dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le fatture emesse dalla società che gestisce il servizio di “Car Sharing” individuano:

  • il destinatario del servizio,
  • il percorso effettuato, con l’indicazione precisa del luogo di partenza e del luogo di arrivo,
  • la distanza percorsa,
  • la durata del percorso,
  • l’importo dovuto.

Si tratta, quindi, di documenti che attestano l’effettivo spostamento del dipendente dalla sede di lavoro al luogo di destinazione della trasferta, analogamente ai documenti, provenienti dal vettore, che attestano le spese di trasporto sostenute dai dipendenti.

Quindi, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che anche le spese sostenute per i servizi di “Car Sharing”, documentate nelle forme suddette, non concorrono a formare il reddito dei dipendenti.

Analoghe conclusioni valgono anche nel caso in cui le fatture siano intestate direttamente alla società/datore di lavoro.

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