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Novità Irpef - Ires
18 Novembre 2016

Box auto pertinenziale acquistato con assegno: si può applicare la detrazione Irpef?

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Un nuovo quesito è stato posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate tramite interpello. Il contribuente istante ha acquistato da una società di costruzione un appartamento con un box auto come pertinenza. Il corrispettivo della vendita è stato versato tramite assegni bancari (e non tramite bonifico). Il dubbio sollevato all’Agenzia delle Entrate è se si possa applicare la detrazione Irpef del 36 % con riferimento alle spese sostenute dal contribuente per l’acquisto del box auto.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 43 del 18 novembre 2016, ha richiamato la normativa in materia e, in particolare, per quanto riguarda gli adempimenti che devono essere osservati per poter beneficiare della detrazione, ha ricordato che il pagamento delle spese detraibili dovrebbe essere effettuato mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche evidenziato che il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario o postale ha assunto soprattutto una funzione strumentale all’applicazione della ritenuta d’acconto che le banche e Poste Italiane devono operare nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati i compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 18 novembre 2016, si può comunque ritenere che, nei casi nei quali il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha venduto il box auto pertinenziale risulti attestato da un atto notarile, come nel caso specifico in esame, il contribuente possa ugualmente beneficiare della detrazione fiscale, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale. Ciò a condizione che il contribuente/acquirente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione riguardante il costo di realizzazione del box auto, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Ancora, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, può ritenersi che la detrazione fiscale spetti al contribuente/acquirente anche nell’ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche ed a Poste Italiane di adempiere correttamente l’obbligo di ritenuta. Anche in tal caso, è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Infine, tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale al professionista abilitato o al CAF al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi. Dovrà, inoltre, essere esibita qualora sia richiesta dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

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