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27 Gennaio 2017

Bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica: valida l’intermediazione degli istituti di pagamento per beneficiare delle detrazioni fiscali

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Un’associazione senza scopo di lucro ha sottoposto una richiesta di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ai fini dell’accesso alle relative detrazioni fiscali.

In particolare, l’associazione istante ha spiegato di svolgere attività di rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli istituti di pagamento, introdotti dal Decreto Legislativo n. 11 del 2010. Nel quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate è stato precisato che gli istituti di pagamento sono delle imprese finanziarie non bancarie ammesse ad offrire servizi di pagamento nell’ambito del Mercato Unico Europeo.

L’associazione istante ha chiesto chiarimenti riguardo alla possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici da parte dei clienti degli istituti di pagamento che sostengono le spese per tali interventi effettuando dei bonifici dai conti accesi presso gli istituti medesimi. L’istante ha sottoposto, altresì, all’Agenzia delle Entrate una richiesta di indicazioni riguardo all’obbligo, in caso di ordine di accredito di tali bonifici, di effettuare la ritenuta, obbligo imposto dalla normativa in materia agli intermediari.

L’associazione istante ha sostenuto che le agevolazioni fiscali suddette possano trovare applicazione anche qualora sia utilizzata come modalità di pagamento un bonifico relativo ad un conto acceso presso un istituto di pagamento. Inoltre, secondo quanto osservato dall’istante, qualora dovesse pervenire ad un istituto di pagamento un ordine di accredito di bonifico che faccia riferimento ai benefici fiscali in questione, l’istituto di pagamento dovrà assumere l’obbligo, quale sostituto d’imposta, di effettuare la ritenuta.

La conclusione raggiunta dall’Agenzia delle Entrate e resa pubblica con la Risoluzione n. 9 del 20 gennaio 2017 è che deve riconoscersi in via di principio la possibilità di utilizzare i bonifici emessi dagli istituti di pagamento per accedere alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

Inoltre, qualora un istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di un bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali suddette, le agevolazioni potranno essere riconosciute purché l’istituto di pagamento osservi gli adempimenti previsti dalla normativa in materia (versamento delle ritenute ed obblighi di certificazione e dichiarazione).

E’ comunque necessario che l’istituto di pagamento aderisca alla Rete Nazionale Interbancaria e che sia utilizzata la procedura TRIF.

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