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16 Giugno 2017

Benefit erroneamente assoggettati ad imposta sostitutiva: ecco come compilare la dichiarazione dei redditi

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 67 del 9 giugno 2017, si è occupata della tassazione delle somme per premi di risultato percepite dai contribuenti sotto forma di benefit.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto delle agevolazioni fiscali per le somme percepite per premi di risultato. In particolare, le agevolazioni consistono nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10 % sulle somme percepite e nella detassazione delle somme erogate sotto forma di benefit entro il limite di 2.000 Euro (o di 2.500 Euro in casi particolari).

La normativa in materia prevede, altresì, l’esclusione dell’applicazione di tali agevolazioni nel caso in cui non siano rispettati determinati requisiti. Qualora, appunto, il contribuente non abbia i requisiti per fruire delle agevolazioni, il sostituto d’imposta dovrà assoggettare a tassazione ordinaria tutte le somme percepite dal lavoratore, comprese quelle ricevute in forma di benefit.

Inoltre, qualora il sostituto d’imposta abbia applicato le agevolazioni pur in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa, il contribuente medesimo dovrà creare le condizioni affinché le somme percepite siano assoggettate a tassazione ordinaria, in particolare, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni proprio in merito alla compilazione del modello 730 e del modello Redditi delle Persone Fisiche nel caso in cui l’agevolazione sia stata erogata nonostante non spettasse ai contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nelle dichiarazioni dei redditi, i compensi per premi di risultato devono solitamente essere indicati in un campo diverso dai benefit.

Qualora il datore di lavoro abbia applicato ai benefit la detassazione nonostante non vi fossero i presupposti, gli importi erogati sotto forma di benefit dovranno essere aggiunti alle altre somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda la compilazione del modello 730, quindi, l’importo dei benefit (risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017) dovrà essere indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (“Somme imposta sostitutiva”). Il medesimo importo, invece, non dovrà essere inserito nella colonna 5 destinata specificamente ai benefit. Dovrà, poi, essere barrata la colonna 6 (“Tassazione ordinaria”) del rigo C4, al fine di assoggettare a tassazione ordinaria l’intero importo che è stato assoggettato dal datore di lavoro ad imposta sostitutiva, comprensivo dei benefit.

Per quanto riguarda la compilazione del modello Redditi Persone Fisiche, l’importo dei benefit dovrà essere indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3 (“Somme imposta sostitutiva”) e dovrà essere barrata la colonna 6 del medesimo rigo RC4 affinché l’importo complessivo sia assoggettato a tassazione ordinaria.

Nel caso, ancora, della dichiarazione precompilata, il contribuente dovrà modificarla eliminando gli importi presenti nelle colonne 5 di ciascun rigo C4 del modello 730, o RC4 del modello Redditi, ed inserendoli nella colonna 3 destinata alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva del rigo C4 o RC4. Dovrà, inoltre, essere barrata la colonna 6 del rigo C4 o RC4, denominata “Tassazione ordinaria”.

Per modificare i modelli 730 già trasmessi, sarà necessario annullare il modello 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione entro il 24 luglio 2017.

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