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Novità Irpef - Ires
17 Settembre 2016

Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci: istituiti i codici per l’imposta sostitutiva

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L’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire, con la Risoluzione n. 73 del 13 settembre 2016, i codici tributo (ed a ridenominare un codice tributo già esistente) da utilizzare, nel modello F24, per versare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap in caso di assegnazione o cessione agevolata ai soci da parte delle società di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa. Tale imposta sostitutiva riguarda anche le ipotesi di trasformazione in società semplici delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni immobili o beni mobili registrati.

Ricordiamo che la Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto, al comma 116 dell’articolo 1, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nei casi suddetti della misura dell’8 % o del 10,5 % per le società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono, inoltre, assoggettate ad un’imposta sostitutiva della misura del 13 %.

Il 60 % dell’imposta sostitutiva deve essere versato entro il 30 novembre 2016, mentre la restante parte deve essere versata entro il 16 giugno 2017.

Un’imposta sostitutiva può essere versata anche dall’imprenditore individuale che intenda procedere all’esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, in base a quanto previsto dal comma 121 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2016. La misura di tale imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap è dell’8 % della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Nella Risoluzione del 13 settembre 2016 sono stati richiamati anche i chiarimenti forniti in materia dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26 del 1° giugno 2016.

I nuovi codici tributo ed il codice ridenominato sono:

  • il codice “1836” per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione, la cessione dei beni ai soci e le società trasformate;
  • il codice “1837” per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o in caso di società trasformate;
  • il codice “1127” (ridenominato) per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione di beni immobili strumentali dall’impresa individuale.

I codici tributo in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento.

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