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8 Settembre 2017

Assegnazione agevolata dell’immobile ai soci: l’Agenzia delle Entrate riconosce un’operazione abusiva

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E’ stata sottoposta all’Agenzia delle Entrate, tramite interpello, una nuova questione relativa all’eventuale applicabilità della disciplina dell’abuso del diritto, prevista dall’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente, ad una serie di operazioni che la società istante intende porre in essere.

In particolare, la società istante svolge attività di lavorazione e produzione di articoli di pelletteria. E’ proprietaria di un immobile che utilizza per lo svolgimento della sua attività (e che, quindi, si presenta come bene strumentale che non potrebbe usufruire dei benefici dell’assegnazione agevolata ai soci). Per poter applicare i benefici dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, l’impresa intende conferire l’azienda in una nuova società in nome collettivo, composta dagli stessi soci della conferente, e concederle in locazione l’immobile in questione. L’operazione di conferimento avverrebbe in regime di piena neutralità fiscale. Essendo l’immobile locato alla nuova società e, quindi, non più strumentale all’attività dell’impresa originaria, potrebbero trovare applicazione le regole dell’assegnazione agevolata ai soci. Portata a termine l’assegnazione dell’immobile ai soci, la società istante/conferente si scioglierebbe e verrebbero assegnate ai suoi soci le quote di partecipazione nella nuova società.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 99 del 27 luglio 2017, ha, dapprima, ricordato che la Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto la disciplina dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci, in base alla quale viene applicato un regime fiscale agevolato in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni immobili della società diversi da quelli strumentali per destinazione o di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

L’assegnazione o cessione agevolata consente alla società di compiere l’operazione in questione versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8 %, oppure al 10,5 % in caso di società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.

Nella situazione prospettata dall’istante, la società conferitaria svolgerebbe la medesima attività della conferente, oltre ad essere composta dagli stessi soci e ad avere la medesima forma giuridica. Il bene immobile continuerebbe ad essere utilizzato dalla conferitaria per la stessa attività esercitata dalla conferente, con la sola differenza che, a seguito dell’assegnazione, ne sarebbero proprietari i soci e non la società.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’operazione complessiva, come descritta dall’istante, presenta i caratteri di un’operazione abusiva perché vengono create le condizioni per far sì che il bene immobile possa rientrare indebitamente nell’ambito di applicazione della disciplina dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Infatti, le operazioni di conferimento dell’azienda, di locazione dell’immobile e di scioglimento della società conferente sono preordinate esclusivamente all’applicazione delle regole dell’assegnazione agevolata ad un bene immobile strumentale posseduto dalla società conferente, con conseguente tassazione della plusvalenza in capo all’istante notevolmente inferiore alla tassazione ordinaria. Vi è, quindi, un risparmio fiscale che risulta essere, in più, indebito, in quanto in contrasto con la disciplina dell’assegnazione agevolata che è volta a consentire alle società di estromettere dal regime di impresa i beni immobili diversi dai beni strumentali per destinazione. Nel caso specifico, la modifica della destinazione dell’immobile non avverrebbe nella sostanza, ma soltanto formalmente.

L’insieme delle operazioni che si intendono effettuare avrebbe il carattere della circolarità. Il risultato finale conseguito, infatti, sarebbe sostanzialmente identico al punto di partenza in termini di utilizzo del medesimo bene nella medesima attività d’impresa. La società istante, pertanto, non estrometterebbe, di fatto, il bene immobile dal regime d’impresa. L’intera operazione appare, secondo l’Agenzia delle Entrate, priva di sostanza economica.

L’unico interesse perseguito con le operazioni che si intendo compiere è quello di conseguire un vantaggio fiscale, ossia quello di beneficiare di una tassazione inferiore rispetto a quella prevista in via ordinaria in caso di assegnazione dei beni ai soci.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, escluso che sussistano delle ragioni extrafiscali non marginali che possano giustificare l’operazione complessiva prospettata dall’istante.

Quindi, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che l’operazione rappresentata dall’istante è abusiva.

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