La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15249 del 24
giugno 2010, ha affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione,
rilevante ai fini dell'assoggettabilità all'Imposta Regionale sulle Attività
Produttive, requisito che deve essere oggetto di accertamento in sede di
merito ed è insindacabile, se adeguatamente motivato, in sede di
legittimità, ricorre quando il contribuente:
- risulti in qualsiasi forma il responsabile
dell'organizzazione;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo
indispensabile per l'esercizio dell'attività, o ricorra in modo non occasionale
al lavoro altrui.
Tali principi, secondo la pronuncia in questione,
valgono non solo per coloro che svolgono attività professionali, ma anche per
coloro che conseguono un reddito d'impresa, ossia per gli
imprenditori. Nel caso di specie, la non assogettabilità all'Irap è stata
affermata con riferimento ad un elettricista.
Articolo pubblicato in data 23.7.2010
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