L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 69 del 7
luglio 2010, richiamando la normativa in materia di imposte sul reddito ed
una precedente Circolare del 1999, ha ricordato che non sono soggetti Ires
le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo (cosiddetti usi
civici). Si tratta di enti che hanno natura pubblicistica e che sono designati
dall'ordinamento giuridico all'amministrazione di beni il cui godimento č in
favore della generalitą degli appartenenti ad una collettivitą territorialmente
individuata.
Non possono essere definiti, invece, quali enti gestori
di beni collettivi, e quindi sono soggetti passivi Ires, gli enti
associativi con personalitą giuridica di diritto privato, in pił con la
finalitą della gestione di beni comuni destinati al godimento non da parte
di una comunitą locale, ma di un ristretto gruppo di soggetti.
Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle
Entrate si trattava di una comunione familiare di carattere privatistico la
cui finalitą consisteva nella gestione di beni comuni per il godimento di
soci eredi dei titolari di diritti reali sui beni collettivi e di altri
soci ammessi a partecipare all'ente per particolari meriti.
Articolo pubblicato in data 23.7.2010
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