Con Sentenza 1° marzo 2010, n. 4861, la Corte di Cassazione
ha stabilito che i crediti IRAP sono privilegiati rispetto agli altri
crediti con effetto retroattivo, e quindi anche nel caso in cui il debito
sia stato contratto prima del 2007, anno in cui è stato riformato l'articolo
2752 c.c., disciplinante l'ordine dei crediti privilegiati.
Infatti, nonostante l'articolo 2752 c.c., nel testo dopo la riforma del 2007,
non annoveri espressamente l'IRAP fra le imposte da ritenere privilegiate, il
Collegio di legittimità ha preferito un'interpretazione estensiva: l'IRAP ha
sostituito a pieno titolo l'ILOR ed è un'imposta di tipo reale, che colpisce
tutte le attività produttive esercitate sul territorio regionale, sulla base del
valore aggiunto prodotto.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 5.3.2010
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