Con Ordinanza 30 luglio 2009, n. 258, la Corte
Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di
legittimitą sollevata da alcune commissioni tributarie in ordine all'art.
1, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, norma che prevede l'indeducibilitą
dell'IRAP.
La Corte Costituzionale ha confermato l'indeducibilitą dell'imposta alla luce
del mutato quadro normativo che ha ammesso a riguardo una deduzione pari al
10% (D.L. n. 185/2008, c.d. Decreto Anticrisi).
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 1.8.2009
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