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Novità Irpef - Ires
26 Maggio 2017

Agevolazioni per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia: tutti i chiarimenti

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Circolare interamente dedicata ai regimi agevolativi destinati alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si tratta della Circolare n. 17 del 23 maggio 2017 nella quale sono contenuti una serie di chiarimenti interpretativi in materia.

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017:

  • gli incentivi fiscali previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, introdotti con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, sono stati resi permanenti;
  • il regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori “impatriati” (laureati che hanno svolto attività lavorativa all’estero e studenti che hanno conseguito un titolo accademico all’estero, manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni), introdotto con il cosiddetto “Decreto Internazionalizzazione”, è stato esteso ai lavoratori autonomi ed è stata incrementata la relativa misura dell’agevolazione;
  • è stata introdotta una nuova disposizione nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede l’opzione per un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

La prima parte della Circolare è dedicata ai criteri generali che occorre seguire per individuare la residenza di una persona fisica. Tutte le agevolazioni esaminate dall’Agenzia delle Entrate, infatti, presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che intenda usufruire dell’agevolazione fiscale. Inoltre, per l’applicazione dei regimi in questione, è necessario che il soggetto interessato, prima di trasferirsi in Italia, abbia mantenuto la propria residenza fiscale all’estero per un certo periodo di tempo.

La seconda parte della Circolare riguarda le agevolazioni per i ricercatori, i docenti, i lavoratori “contro-esodati” ed i lavoratori “impatriati”. In particolare, i paragrafi sono così suddivisi:

  • gli inventivi previsti dall’articolo 44 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 per i ricercatori ed i docenti;
  • gli incentivi previsti dalla Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 per i lavoratori “contro-esodati” (cittadini italiani e degli altri Stati dell’Unione Europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia ed essersi trasferiti all’estero, hanno deciso di tornare in Italia);
  • le agevolazioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 in favore dei lavoratori “impatriati” (diverse categorie di beneficiari accomunate da alcuni requisiti soggettivi e dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi un’attività lavorativa);
  • gli aspetti comuni ai regimi agevolativi in favore di docenti e ricercatori, “contro-esodati” e “impatriati”.

La terza parte della Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda il regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti. In particolare, sono trattati i seguenti argomenti:

  • l’ambito soggettivo di applicazione. A tal proposito, ricordiamo che il nuovo regime è rivolto esclusivamente alle persone fisiche. Si può esercitare l’opzione per tale regime, inoltre, in presenza di due condizioni: il trasferimento della residenza fiscale della persona dall’estero all’Italia; la persona non deve essere stata fiscalmente residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio della validità dell’opzione.
  • l’ambito oggettivo di applicazione. Sono assoggettabili all’imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero. Sono fornite alcune indicazioni specifiche riguardo al reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, al possesso di redditi tramite interposta persona, al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da regimi fiscali privilegiati, alle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate.
  • l’istanza di interpello. Si tratta dell’istanza di interpello probatorio che può essere presentata per ottenere una risposta dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per l’accesso al regime. Sono individuati: le caratteristiche dell’interpello e le modalità di presentazione; il contenuto dell’istanza e la check list; l’interpello in caso di estensione del regime ai familiari.
  • l’esercizio dell’opzione. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esercizio dell’opzione si perfeziona o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale i soggetti hanno trasferito la residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
  • gli effetti dell’opzione. I contribuenti che intendono avvalersi del nuovo regime devono pagare l’imposta sostitutiva dell’Irpef, calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 Euro per ogni anno d’imposta nel quale è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero. Nel caso di estensione del regime ai familiari, il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da ciascuno di essi ammonta a 25.000 Euro. Il versamento dell’imposta deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Non è ammesso il ravvedimento operoso. Il versamento dell’imposta sostitutiva in questione esaurisce l’obbligazione tributaria dovuta nel nostro Paese sui redditi di fonte estera che, quindi, non devono subire nessun’altra imposta sostitutiva o ritenuta. Gli ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione consistono nell’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale sulle attività e gli investimenti esteri e nell’esenzione dal pagamento dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e dell’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero). Inoltre, per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi di validità dell’opzione, esercitata dal de cuius o dal donante, l’imposta di successione e donazione è dovuta dai beneficiari limitatamente ai beni ed ai diritti situati in Italia.
  • la durata del regime opzionale. Il regime in questione ha carattere temporaneo. Gli effetti del regime opzionale, infatti, cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. A seguito della cessazione del regime, i redditi esteri tornano a concorrere alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente in Italia e sono soggetti all’imposizione ordinaria dell’Irpef. Inoltre, dopo 15 anni, viene meno anche l’eventuale estensione del regime ai familiari, indipendentemente dal periodo durante il quale essi hanno usufruito del regime medesimo. L’opzione è, altresì, revocabile prima della scadenza. La normativa prevede, poi, delle ipotesi di decadenza dal regime: omesso o incompleto versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine previsto, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento; trasferimento della residenza fiscale all’estero, con effetto dal periodo d’imposta nel quale il soggetto perde la residenza in Italia. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessazione, la revoca e la decadenza dal regime impediscono al soggetto che ha esercitato l’opzione per tale regime di esercitare una nuova analoga opzione. Alcune indicazioni sono fornite anche riguardo all’ipotesi del decesso del contribuente che ha esercitato l’opzione per tale nuovo regime.
  • il nuovo regime e le convenzioni contro le doppie imposizioni.
  • la decorrenza delle nuove disposizioni. In particolare, l’imposta sostitutiva prevista per il nuovo regime sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 1° gennaio – 31 dicembre 2017.

Infine, la quarta parte della Circolare riguarda il divieto di cumulo tra le diverse misure agevolative.

Nelle pagine conclusive della Circolare, è stata inserita una tabella riassuntiva delle agevolazioni previste dalla normativa attualmente in vigore.

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