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20 Febbraio 2015

Accertamento con i parametri: il professionista che non partecipa attivamente al contraddittorio ne subisce le conseguenze

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 3216 del 18 febbraio 2015, si è pronunciata riguardo ad un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria, in applicazione dei parametri, aveva rideterminato i compensi attribuiti ad un architetto esercente l’attività di consulente tecnico d’ufficio.

La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate. Secondo la pronuncia di secondo grado, l’accertamento basato su parametri e studi di settore è, ad ogni effetto di legge, un metodo di accertamento del tutto legittimo ed efficace. Sussistendo nel caso di specie elementi gravi, precisi e concordanti, era legittimo l’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate. D’altra parte, secondo i Giudici d’appello, il contribuente non aveva esibito nulla documentalmente per confutare le risultanze dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, anche perché il contribuente, malgrado fosse stato invitato al contraddittorio, nulla aveva risposto, dedotto o depositato.

La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione presentati dal contribuente. A tale proposito, la Suprema Corte ha ricordato la pronuncia delle Sezioni Unite del 2009 secondo la quale l’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili.

Inoltre, i segnali emergenti dallo studio di settore o dai parametri, secondo la medesima giurisprudenza, devono essere corretti in contraddittorio, così che il contraddittorio è l’elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l’ipotesi dello studio di settore.

Peraltro, in ragione della centralità che nell’accertamento fondato sui parametri assume il previo contraddittorio con il contribuente, la circostanza che costui non prenda parte attiva al contraddittorio non preclude al procedimento di conseguire l’univocità probatoria in grado di suffragare la legittimità dell’accertamento, dal momento che il contribuente che resti inerte assume le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo comportamento.

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