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Novità Irpef - Ires
29 Novembre 2010

Piccoli imprenditori e IRAP: l’imposta non si applica automaticamente

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Con le sentenze n. 21122, 21123 e 21124 del 13 ottobre 2010, la Corte di Cassazione ha affermato con estrema chiarezza il principio secondo il quale i piccoli imprenditori (nei casi di specie, i coltivatori diretti, i taxisti e gli artigiani) non sono soggetti ad IRAP automaticamente, ma solo se dotati di un’autonoma organizzazione.

In particolare, nel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 21122, la questione dell’esenzione dalla tassazione riguardava un coltivatore diretto in favore del quale era stato disposto il rimborso dell’IRAP per gli anni 1998/2000 dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza costante secondo la quale ciò che rileva come presupposto impositivo dell’IRAP non è la natura oggettiva dell’attività svolta, ma il modo in cui essa è svolta, ossia la presenza di un’autonoma organizzazione. E queste considerazioni valgono ancor più quando si tratta di valutare dei piccoli imprenditori e degli imprenditori, per i quali l’elemento organizzazione è connaturato alla nozione di impresa.

La conclusione alla quale giunge la Suprema Corte è che, in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Come già affermato più volte, inoltre, il requisito dell’autonoma organizzazione, che deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;        
b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Il contribuente che richiede il rimborso dell’imposta dovrà provare l’assenza delle predette condizioni. Nel caso in questione viene, quindi, respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, in quanto non è stato contestato l’accertamento dell’assenza di autonoma organizzazione compiuto dal giudice di merito.

Con la sentenza n. 21123 la Corte di Cassazione si è pronunciata, sulla base di analoghe considerazioni, rigettando il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata negli anni 2000 e 2001 da una taxista.

Nella sentenza n. 21124, la Suprema Corte ha, infine, affermato gli stessi principi con riferimento ad un soggetto esercente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali rispetto al quale il giudice di merito aveva accertato che la sua attività di artigiano era svolta personalmente, in via diretta ed esclusiva, senza l’apporto di dipendenti, di collaboratori, di capitali e con l’utilizzo di beni strumentali minimi (un autocarro).    

 

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