Con Sentenza n. 5/1/10, la Commissione tributaria regionale Piemonte ha stabilito che ad una società finanziaria è consentito dedurre l’Irap sulle perdite conseguite negli anni precedenti al 2005 a causa della svalutazione crediti in virtù della precedente normativa.
Tale deduzione è consentita dall’articolo 106, comma 3, Tuir (versione vigente relativamente al caso oggetto della Sentenza) con riporto in quote costanti nei nove esercizi successivi dell’ammontare delle svalutazioni che superano lo 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato delle svalutazioni d’esercizio.
Ciò costituisce una sorta di “diritto acquisito” che non può essere modificato retroattivamente da norme tributarie intervenute dopo la maturazione di tale diritto.
Fonte: www.seac.it
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