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Novità Irpef - Ires
1 Giugno 2012

Nuovo regime fiscale di vantaggio: ecco i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 17 del 30 maggio 2012, ha fornito numerosi chiarimenti in merito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, introdotto dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Il nuovo regime fiscale ha assorbito l’ex regime dei minimi. Rispetto ad esso, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, presenta rilevanti caratteri di novità relativamente ai requisiti di accesso, al periodo di applicabilità ed alla misura dell’imposta sostitutiva dovuta.

In primo luogo, l’Agenzia ha riconosciuto espressamente che resta valida la possibilità di utilizzare il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall’articolo 13 della Legge n. 388 del 2000 (cosiddetto “forfettino”).

Il regime fiscale di vantaggio può essere applicato per il periodo d’imposta nel quale l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Però, coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto 35 anni, possono prolungare l’applicazione del regime fino al periodo d’imposta del compimento dei 35 anni.

Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si deve intendere lo svolgimento effettivo e l’inizio effettivo della stessa e non la sola apertura della partita Iva.

Coloro che fuoriescono, per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione, dal regime, non possono più avvalersene per gli eventuali periodi residui, anche se tornano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. E’ richiesta, infatti, la continuità nell’applicazione del regime fiscale.

Il nuovo regime fiscale è destinato esclusivamente a coloro che iniziano una nuova attività o che l’hanno iniziata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto l’ex regime dei contribuenti minimi, ossia dal 1° gennaio 2008.

Si ricorda che il contribuente, per poter beneficiare del nuovo regime fiscale, non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. Inoltre, l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni. Infine, qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a 30.000 Euro.

Riguardo al requisito dell’assenza di prosecuzione di altra attività precedentemente svolta nella forma di lavoro dipendente o autonomo, la verifica deve essere effettuata, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, caso per caso con riguardo al contesto generale nel quale la nuova attività è esercitata.

Si può dire che vi è una mera prosecuzione, quando l’attività intrapresa presenta il carattere della novità soltanto sotto l’aspetto formale, ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio, nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente.

Di particolare importanza il seguente chiarimento: non preclude l’applicazione del nuovo regime lo svolgimento di forme di lavoro precario, come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato, che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. In particolare, la condizione di marginalità sussiste tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività.

L’accesso al regime non è consentito qualora si voglia avviare un’attività nello stesso ambito professionale e rivolta allo stesso mercato di riferimento. Nell’esempio riportato nella Circolare, è esclusa la possibilità di beneficiare del nuovo regime al medico dipendente specializzato in ortopedia che voglia avviare un’attività di medico libero professionista in un’altra branca della medicina, ma rivolgendosi allo stesso bacino d’utenza, considerando come pazienti anche coloro che in precedenza curava nell’ambito dell’attività di lavoro dipendente.

Il requisito suddetto non è comunque richiesto qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Non impedisce l’accesso al regime, la circostanza di aver svolto, nell’anno precedente, prestazioni occasionali.

Riguardo al periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di un’arte o di una professione, periodo che non viene considerato nella verifica della sussistenza o meno del requisito in questione, ad esso devono essere assimilate tutte le attività il cui svolgimento è previsto obbligatoriamente da specifiche disposizioni normative al fine di poter operare in un determinato settore (ad esempio, la pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell’artigianato).

Il praticante avvocato che apre la partita Iva può accedere al nuovo regime già al momento dell’apertura della partita Iva, e non dopo il superamento dell’esame di abilitazione. Deve, infatti, essere considerato come rilevante il periodo di lavoro autonomo svolto da praticante.

I nuovi requisiti previsti per il regime fiscale di vantaggio, inoltre, si vanno ad aggiungere a quelli già previsti per l’applicazione dell’ex regime dei contribuenti minimi:

– conseguire ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 Euro;

– non effettuare cessioni all’esportazione o operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali;

– non sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori coordinati e continuativi;

– non erogare somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro;

– non acquistare, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 Euro.

Possono accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio anche coloro che, avendo iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, negli anni precedenti al 2012 hanno optato per il regime delle nuove attività produttive o per il regime ordinario di determinazione dell’imposta (per il quale, però, sussiste l’obbligo di permanenza per un triennio). Il regime potrà, quindi, essere applicato per i periodi d’imposta che residuano al completamento del quinquennio, o fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, se successivo.

Riguardo agli adempimenti per accedere al nuovo regime, i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di possedere i requisiti previsti dalla legge per l’applicazione del regime fiscale in questione, devono comunicare la scelta del regime medesimo nella dichiarazione di inizio attività (barrare la casella apposita del modello AA9/11).

L’Agenzia ha precisato che coloro che hanno iniziato l’attività del 2012 senza effettuare la comunicazione relativa alla scelta del nuovo regime, al momento dell’apertura della partita Iva, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall’emanazione della Circolare, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.

Inoltre, qualora sia stata emessa fattura con addebito d’imposta a carico del cessionario o del committente, questo comportamento non è considerato come comportamento concludente ai fini dell’opzione per il regime ordinario. Coloro che desiderano optare per il nuovo regime potranno, quindi, entro 60 giorni dall’emanazione della Circolare o entro la prima liquidazione Iva successiva, se scade dopo il termine suddetto, ancora rettificare i documenti emessi con addebito dell’imposta. Il cedente o il prestatore potrà emettere nota di variazione per correggere gli errori commessi in fattura ed il cessionario o il committente che abbia registrato la fattura dovrà registrare anche la nota di variazione e avrà diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore.

Coloro che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 ed intendono optare per il nuovo regime fiscale:

– se fino al 31 dicembre 2011 hanno applicato il regime dei contribuenti minimi, non dovranno effettuare alcuna comunicazione per accedere al regime di vantaggio (transito naturale nel nuovo regime), anche se possono ugualmente presentare il modello AA9.

– se fino al 31 dicembre 2011 hanno applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (regime del “forfettino”), dovranno revocare l’opzione effettuata a suo tempo, presentando la dichiarazione di variazione dati e barrando, in particolare, la casella R presente sul modello AA9. Questi contribuenti non sono tenuti

ad effettuare un’apposita comunicazione riguardo all’adesione al nuovo regime, ma possono comunque comunicarla contestualmente alla revoca del precedente regime, con il medesimo modello. Se viene comunicata l’adesione al nuovo regime senza che venga espressamente revocato il precedente regime, la revoca opera comunque automaticamente.

– se in precedenza era stato scelto il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria in tale regime, i contribuenti devono revocare il regime precedente presentando, insieme alla dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2012 ed entro lo stesso termine, il quadro VO della dichiarazione Iva. Questi contribuenti, pur non essendo obbligati, possono comunque presentare la dichiarazione di variazione dati per comunicare l’adesione al nuovo regime fiscale.

Ulteriori indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla disapplicazione o all’uscita dal nuovo regime fiscale.

Riguardo alle caratteristiche del regime in questione, nella Circolare viene ricordato che il reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto dai contribuenti assoggettati a tale regime si calcola imputando le spese, i ricavi ed i compensi al periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa“, ossia considerando il momento di effettiva percezione del ricavo o del compenso e di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Al reddito, risultante dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e quello delle spese sostenute, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura ridotta del 5 %.

I ricavi conseguiti ed i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Se un contribuente, nel 2011, era soggetto all’ex regime dei minimi ed ha emesso una fattura con l’indicazione della ritenuta d’acconto (non operava, infatti, l’esonero dalla ritenuta d’acconto), ma il corrispettivo deve essere percepito nel corso del 2012 ed il contribuente ha scelto di avvalersi del nuovo regime fiscale, potrà rettificare la fattura emessa.

Inoltre, i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime sono esonerati dall’obbligo di:

– liquidazione e versamento dell’Iva;

– tenuta, registrazione e conservazione dei documenti;

– comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini Iva;

– versamento e dichiarazione dell’Irap;

– compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri;

– comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva nell’ambito dello spesometro;

– comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (operazioni “black list”).

I contribuenti che aderiscono al nuovo regime fiscale di vantaggio, invece, sono soggetti agli obblighi di:

– numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

– certificazione dei corrispettivi;

– comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate dell’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie al fine di essere inclusi nell’archivio VIES;

– integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

– presentazione agli Uffici doganali degli elenchi intrastat.

Inoltre, nella Circolare sono ricordati alcuni aspetti dell’ex regime dei minimi che ancora valgono per il nuovo regime fiscale, come il divieto di rivalsa e di detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Infine, sono riportate alcune questioni particolari relative ai requisiti di accesso e di permanenza nel nuovo regime fiscale di vantaggio.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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