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Novità Irpef - Ires
28 Settembre 2013

Non puo’ essere riconosciuta la legittimita’ dell’accertamento sintetico se non si prende in esame la documentazione esibita dal contribuente dalla quale risulta che l’elevato tenore di vita e’ giustificato dai risparmi accumulati.

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Nella Sentenza n. 21994 del 25 settembre 2013, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha dato ragione ai coniugi contribuenti che avevano impugnato la pronuncia di secondo grado, in quanto i Giudici che l’avevano emessa non avevano adeguatamente esaminato la documentazione da loro esibita dalla quale risultava un notevole accumulo di ricchezza conseguito nel quinquennio precedente all’anno per il quale avevano ricevuto l’avviso di accertamento.

Si trattava, in particolare di un accertamento effettuato secondo il metodo sintetico per l’Irpef e l’Ilor relative all’anno 1992. Nella pronuncia impugnata era stata ritenuta legittima la rettifica del reddito operata dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, sulla base delle gravi irregolarità e le forti incongruenze contabili e fiscali riscontrate e sulla base dei dati oggettivi evidenziati, quali l’elevato tenore di vita tenuto dai contribuenti.

La Corte di Cassazione ha evidenziato come il Giudice del merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti dalla quale sarebbe derivata la prova che il maggiore reddito accertato era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato negli anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza fornire alcuna argomentazione a tale affermazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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