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Novità Irpef - Ires
23 Giugno 2012

L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti della stampa specializzata.

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Nella Circolare n. 25 del 19 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti posti dalla stampa specializzata.

Tra le risposte inserite nella Circolare, mettiamo in evidenza:

– In materia di detrazione del 36 % per le ristrutturazioni edilizie. E’ confermato che i contribuenti debbano continuare a conservare ed a esibire, su richiesta degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, le ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta. Il controllo delle ricevute dell’Ici verrà effettuato soltanto nel caso in cui vi sia coincidenza tra il soggetto che usufruisce della detrazione ed il soggetto tenuto al versamento dell’imposta.

Inoltre, dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 148 del 2011), in caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi che godono dell’agevolazione, in presenza di un espresso accordo tra le parti, la detrazione può essere mantenuta in favore del venditore. In mancanza di accordo, la detrazione è trasferita all’acquirente. Tali regole valgono in tutti i casi di cessione, anche a titolo gratuito.

– In materia di Iva. Il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito Iva presentando una dichiarazione integrativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ed indicando il credito in questione come eccedenza da utilizzare in detrazione o in compensazione.

In caso di acquisto di importo Iva superiore ai 3.000 Euro effettuato da privati consumatori e pagato con carta di credito, per il quale sia stata emessa fattura, ai fini dello spesometro, l’operazione deve essere comunicata dall’operatore finanziario che ha emesso la carta di credito o di debito utilizzata per la transazione. In questo caso la soglia di riferimento per l’operatore finanziario è di 3.600 Euro.

– In materia di studi di settore. Le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del Decreto Legge n. 201 del 2011 hanno una portata generale e si applicano a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.

– In materia di nuovo regime fiscale di vantaggio introdotto con il Decreto Legge n. 98 del 2011. Per l’applicazione del regime in questione è richiesto che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. Tale limite deve riferirsi al periodo di effettivo svolgimento dell’attività precedente e non al periodo d’imposta.

– In materia di redditi d’impresa. La concessione in godimento dell’autovettura ad un amministratore, nonché socio dell’impresa, che sia anche dipendente della società, configura un fringe benefit, e, pertanto, non rientra nel campo di applicazione della nuova disciplina dei beni d’impresa concessi in godimento a soci e familiari. La concessione di tale bene resta assoggettata alla specifica disciplina fiscale ad essa applicabile (articolo 51 del TUIR). La nuova disciplina, infatti, trova applicazione soltanto nei casi in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi non preveda specifiche norme che limitino la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento, in capo al concedente.

I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci devono essere comunicati, integralmente, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci. La comunicazione dei finanziamenti e dei versamenti suddetti deve riguardare quelli concretizzati nel periodo d’imposta 2011 e, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, quelli realizzati in precedenti periodi d’imposta, ma ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.

Altre risposte sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate in materia di società di comodo, di controlli bancari, di nuovo accertamento sintetico, di accertamento, riscossione e sanzioni, di contenzioso tributario.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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