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30 Giugno 2012

Differimento dei termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi: l’Agenzia delle Entrate precisa gli effetti sui piani di rateazione.

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Nella Risoluzione n. 69 del 21 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti del differimento, previsto per l’anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, differimento disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012 (newsletter Misterfisco del 18 giugno 2012).

La proroga, come detto, riguarda tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, fissati in via ordinaria al 16 giugno 2012, compresi il versamento dell’imposta sugli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero, dell’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni e della cedolare secca.

Il differimento in questione permette ai contribuenti di effettuare i suddetti versamenti entro il 9 luglio 2012, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione, e dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40 %, dovuta a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, riguarda tutte le persone fisiche. Riguarda, inoltre, tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Riguarda, infine, i soggetti che partecipano alle società, associazioni ed imprese alle quali si applicano gli studi di settore.

Le precisazioni inserite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 21 giugno 2012 riguardano, in particolare, gli effetti del differimento in questione sui versamenti rateali delle somme dovute a saldo e in acconto delle imposte sui redditi, nonché sul versamento rateale dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per la cedolare secca.

I contribuenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della proroga ed i contribuenti, che pur rientrandovi, decidono di non avvalersene, potranno avvalersi del piano di rateazione riportato nelle istruzioni del modello Unico 2012, effettuando i pagamenti rateali mensili entro il giorno 16 di ogni mese, qualora si tratti di soggetti titolari di partita Iva, o entro la fine di ciascun mese, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita Iva. Si ricorda che il pagamento dovrà essere completato entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.

Riguardo, invece, ai contribuenti che possono ed intendono beneficiare della proroga suddetta, il piano di rateazione dovrà essere modificato, riducendo il numero delle rate e considerando come momento iniziale della rateazione, il termine di versamento prorogato (9 luglio o 20 agosto), e come termine finale della rateazione, il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita Iva ed il 16 novembre per i soggetti titolari di partita Iva.

Inoltre, in virtù della proroga disposta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012, anche il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione unificata potrà essere effettuato entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione (salva la maggiorazione dell’1,20 %, a titolo di interesse corrispettivo, per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno, propria della dilazione Iva), e dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40 %, a titolo di interesse corrispettivo (da calcolarsi sul debito d’imposta al lordo della predetta maggiorazione dell’1,20 %).

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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