MASSIMA:
la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha convalidato la
proposta di conciliazione tra le parti ex articolo 48 D.L. 546/1992; in quanto
l’imprenditore edile, che è stato accertato per l’anno 2004, ha regolato
tutti i versamenti derivati dall’accettazione e definizione della proposta di
conciliazione.
Di conseguenza la Commissione ha dichiarato l’estinzione del
giudizio.
SENTENZA N. 173.13.09. DEL 25.05.2009 DEPOSITATA IL
08.06.2009.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA.
SEZIONE
TREDICESIMA.
PRESIDENTE: DOTT. MARIO TORTI.
RELATORE: DOTT. ROBERTO
SIMONAZZI.
R.G.R. N. 2643/08.
GENOVA, 25.05.2009.
Svolgimento del processo.
Il signor T. ha presentato ricorso contro l’Avviso di Accertamento
n.859010100438/2007 per l’anno 2004 dell’Agenzia Entrate Ufficio di
Chiavari per imposte IVA, IRAP, IRPEF anno 2004.
Il ricorrente è titolare di
una ditta edile che in data 09.06.2007 è stata controllata dall’Ufficio di
Chiavari e dopo il doveroso contraddittorio negativamente chiuso, l’Ufficio ha
inviato l’accertamento per l’anno 2004 con ripresa fiscale di maggiori
ricavi per euro 14.313,00.
In pratica è stato attribuito un valore esagerato
di euro 20,00 alle ore lavorate dal titolare della ditta edile e quantificate in
numero di 1.880.
Inoltre l’Ufficio ha erroneamente valutato le rimanenze
finali al 31.12.2004 e un errore contabile nei beni strumentali della
ditta.
Il reddito dichiarato nell’anno 2004 è stato di euro 18.601,00 e
quello accertato di euro 32.914,00.
Chiede l’annullamento dell’avviso
impugnato.
L’Ufficio di Chiavari nelle controdeduzioni evidenzia che ha rideterminato il
reddito mediante la ricostruzione induttiva dei ricavi e la procedura è valida e
corretta.
Chiede di respingere il ricorso.
In data 22.05.2009 la segreteria della Commissione ha ricevuto dall’Agenzia
Entrate di Chiavari, prot. 21620/2009, la proposta di conciliazione giudiziale
avvenuta tra le parti ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n.546/1992 dove viene
definita la questione relativa all’accertamento per l’anno 2004 in capo al
ricorrente in base a maggior ricavi di euro 7.968,00 e di conseguenza ha
versato, come d’accordo, con f24 in data 18.05.2009 euro 6.856,96 ed euro
44,27 a definizione della conciliazione e tutto è stato trasmesso
telematicamente come da ricevuta allegata.
L’Agenzia di Chiavari chiede l’estinzione del giudizio a seguito di
verifica della avvenuta conciliazione tra le parti.
Motivi della decisione.
La Commissione ha preso atto della documentazione ricevuta dalle parti in
contenzioso ed osserva in particolare che in data 22 maggio 2009 ha
ricevuto notizia della Proposta di Conciliazione ex articolo 48 D.Lgs.
546/1992 da parte dell’Agenzia del Territorio e debitamente firmata dal
ricorrente con evidenza dei due versamenti effettuati con F24 per complessivi
euro 6.901,23.
A seguito della proposta di conciliazione sopradescritta debitamente saldata
nei termini, la Commissione dichiara estinto il giudizio per intervenuta
proposta di conciliazione tra le parti ex articolo 48,
D.Lgs. 546/1992 e di conseguenza le spese di giudizio sono compensate tra le
parti .
P.
Q.
M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta proposta di conciliazione
giudiziale firmata dalle parti ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n.546/1992 e
pagata nei termini dal ricorrente.
Le spese di giudizio sono
compensate tra le parti.
Genova, 25.05.2009.