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Convalida della proposta di conciliazione tra le parti - Ctp di Genova - Sentenza n.173.13.09
 

MASSIMA:
la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha convalidato la proposta di conciliazione tra le parti ex articolo 48 D.L. 546/1992; in quanto l’imprenditore edile, che è stato accertato per l’anno 2004,  ha regolato tutti i versamenti derivati dall’accettazione e definizione della proposta di conciliazione.
Di conseguenza la Commissione ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
 

SENTENZA N. 173.13.09. DEL 25.05.2009 DEPOSITATA IL 08.06.2009.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA.
SEZIONE TREDICESIMA.
PRESIDENTE: DOTT. MARIO TORTI.
RELATORE: DOTT. ROBERTO SIMONAZZI.                  R.G.R. N. 2643/08.
GENOVA, 25.05.2009.

 

Svolgimento del processo.

Il signor T. ha presentato ricorso contro l’Avviso di Accertamento n.859010100438/2007 per l’anno 2004   dell’Agenzia Entrate Ufficio di Chiavari per imposte IVA, IRAP, IRPEF anno 2004.
Il ricorrente è titolare di una ditta edile che in data 09.06.2007 è stata controllata dall’Ufficio di Chiavari e dopo il doveroso contraddittorio negativamente chiuso, l’Ufficio ha inviato l’accertamento per l’anno 2004 con ripresa fiscale di  maggiori ricavi per euro 14.313,00.
In pratica è stato attribuito un valore esagerato di euro 20,00 alle ore lavorate dal titolare della ditta edile e quantificate in numero di 1.880.
Inoltre l’Ufficio ha erroneamente valutato le rimanenze finali al 31.12.2004 e un errore contabile nei beni strumentali della ditta.
Il reddito dichiarato nell’anno 2004 è stato di euro 18.601,00 e quello accertato di euro 32.914,00.
Chiede l’annullamento dell’avviso impugnato.

L’Ufficio di Chiavari nelle controdeduzioni evidenzia che ha rideterminato il reddito mediante la ricostruzione induttiva dei ricavi e la procedura è valida e corretta.
Chiede di respingere il ricorso.

In data 22.05.2009 la segreteria della Commissione ha ricevuto dall’Agenzia Entrate di Chiavari, prot. 21620/2009, la proposta di conciliazione giudiziale avvenuta tra le parti ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n.546/1992 dove viene definita la questione relativa all’accertamento per l’anno 2004 in capo al ricorrente in base a maggior ricavi di euro 7.968,00 e di conseguenza ha versato, come d’accordo, con f24  in data 18.05.2009 euro 6.856,96 ed euro 44,27 a definizione della conciliazione e tutto è stato trasmesso telematicamente come da ricevuta allegata.


L’Agenzia di Chiavari chiede l’estinzione del giudizio a seguito di verifica della avvenuta conciliazione tra le parti.

Motivi della decisione.

La Commissione ha preso atto della documentazione ricevuta dalle parti in contenzioso ed osserva in particolare che  in data 22 maggio 2009  ha ricevuto notizia della Proposta di Conciliazione  ex articolo 48 D.Lgs. 546/1992 da parte dell’Agenzia del Territorio e debitamente firmata dal ricorrente con evidenza dei due versamenti effettuati con F24 per complessivi euro 6.901,23.

A seguito della proposta di conciliazione sopradescritta debitamente saldata nei termini, la Commissione dichiara estinto il giudizio per intervenuta proposta di conciliazione   tra  le parti ex articolo 48,  D.Lgs. 546/1992 e di conseguenza le spese di giudizio sono compensate tra le parti .

                         

 

                                           P.               Q.                  M.

 


Dichiara estinto il giudizio per intervenuta proposta di conciliazione giudiziale firmata dalle parti ai sensi dell’art. 48  D.Lgs. n.546/1992 e pagata nei termini dal ricorrente. 
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.


Genova,  25.05.2009.

 
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