Entro gennaio 2009, la Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro dovrà
essere eseguita alla luce di quanto previsto dal nuovo testo unico per la
sicurezza.
La legge relativa alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti
di lavoro (D. lgs.81/08), si applica a tutte le attività dove c'è almeno un
lavoratore (portiere) e/o dove operano manutentori in genere (elettricista,
giardiniere, ditta delle pulizie ecc.), quindi anche nei condomini.
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
L’amministratore, in caso di affidamento dei lavori
all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della proprio
condominio:
a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione attraverso le
seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera
di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità
3) acquisizione
dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
Il datore di lavoro committente (amministratore), promuove la cooperazione
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento
degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi(D.U.V.R.I)
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di
appalto o di opera dove devono essere indicati i costi relativi alla
sicurezza.
Per mancata applicazione della legge, l’amministratore è
responsabile e le sanzioni, a suo carico, sia in ambito civile che penale e sono
così riportate
- l’arresto da quattro a otto mesi
- l’ammenda da 1.500 € a
6.000 €
Inoltre nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione
del datore di lavoro, per mancata applicazione della legge, l’amministratore è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun
lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma
8.
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