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Dichiarazioni integrative: in quali casi ed entro quali termini possono essere presentate?
 
Innanzitutto occorre precisare cosa si intende per dichiarazione integrativa: il contribuente può rettificare o integrare una dichiarazione già presentata nei termini, presentantando in via telematica o tramite un ufficio postale una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti. Nel frontespizio occorre barrare la casella “ Dichiarazione integrativa”.

Le correzioni si dividono in due categorie:

A. Correzione a favore dell’erario: anche in questo casi ci sono due ipotesi:

1) Ipotesi di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del dlgs. 472/97: in base alla normativa richiamata, la correzione di una dichiarazione in sede di ravvedimento operoso (con una maggiore imposta o con un minore credito) è possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale la violazione è stata commessa. Solo in questo caso il contribuente può procedere alla riduzione della sanzione ed al versamento della stessa.

2) Ipotesi di correzione successiva oltre i termini per l’effettuazione del ravvedimento operoso: questa possibilità è consentita solo nel caso in cui il contribuente debba versare una maggiore imposta rispetto a quella ordinariamente determinata con la prima dichiarazione. In questo caso non è possibile la riduzione autonoma della sanzione in sede di correzione ma bisognerà attendere il provvedimento di irrogazione delle sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria che potrà essere definito con le modalità di cui agli articoli 16 e 17 del dlgs. 472/97. Ai sensi dell’articolo 43 del Dpr 600/73 tale dichiarazione può essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

B. Correzione a favore del contribuente:

Dal 1º gennaio 2002 è prevista la possibilità di procedere entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva alla presentazione di una dichiarazione rettificativa a favore del contribuente. Si precisa che non è previsto alcun tipo di sanzione. Con la risoluzione n. 325 del 2002 l’amministrazione finanziaria ha chiarito che eventuali opzioni esercitate dal contribuente possono essere oggetto di modifica entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di presentazione. Oltre tale data non si potrà sostenere la possibilità di rettifica a favore del contribuente.
L’eventuale maggiore credito o minore debito esposto in sede di dichiarazione integrativa può essere immediatamente utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del dlgs 241/97.
Ricordiamo che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 16 e 9 della legge 289/2002, i contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002, una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/98 possono effettuare il condono tombale o il concordato sulla base delle risultanze della dichiarazione originaria. L’esercizio di tale facoltà costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente.


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Consulta la normativa su:
- Testo unico delle Imposte sui Redditi  
- Accertamento delle Imposte sui redditi 

 
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