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Quali sono le sanzioni connesse all’omessa presentazione della dichiarazione?
 
La sanzione si calcola applicando la percentuale dal 120 al 240 dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00, oltre a euro 51,00 per ogni percipiente non indicato.

La stessa sanzione si applica nei seguenti casi:

- dichiarazione nulla, in quanto utilizzati modelli non conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate;

- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da un soggetto che non ha la legale o negoziale rappresentanza e non viene regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell’ufficio;

- dichiarazione presentanta con ritardo superiore ai 90 giorni.

Nei casi seguenti la sanzione applicata è compresa tra euro 258,00 ed euro 2.065,00:

- presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni (in tale ipotesi la dichiarazione è valida) ;

- omessa presentazione della dichiarazione con effettivo versamento delle ritenute entro i termini di presentazione;

- mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione degli stessi in caso di accertamento;

- dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui le somme dichiarate risultano inferiori a quelle accertate (dichiarazione infedele) si applica la sanzione dal 100 al 200% delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258,00.

In caso di dichiarazione irregolare (mancanza di elementi previsti nell’articolo 4 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322) la sanzione applicabile è compresa tra euro 516,00 ed euro 4.131,00.


Leggi la definizione di:
- Cud 
- Reddito 

Consulta la normativa su:
- Accertamento 
- Sanzioni D.Lgs. 471/97 
- Sanzioni amministrative D.Lgs. 472/97 
- Sanzioni minori D.Lgs. 471/97 
- Contenzioso tributario 

 
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