NULL
Faq legale
26 Gennaio 2014

E’ possibile disporre in via contrattuale della propria successione?

Scarica il pdf

Ai sensi dell’art. 458 c.c. la legge commina espressamente la nullità dei cosiddetti patti successori, nella cui ampia categoria la suddetta norma ricomprende tre distinte fattispecie: i patti istitutivi sono quelle convenzioni con cui il soggetto dispone della propria successione, i patti dispositivi sono invece i negozi con i quali taluno dispone a favore di terzi, ad esempio sub specie di alienazione anticipata, dei diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta, mentre con i patti rinunciativi il soggetto rinunzia ai diritti successori che potranno spettargli una volta aperta la successione.
Alla nullità prevista dalla legge consegue quella degli acquisti che hanno titolo in tali patti, nonché degli atti che ne costituiscono esecuzione, e detta nullità colpisce in particolare la disposizione testamentaria, solo formalmente unilaterale, che costituisca piuttosto adempimento di un impegno negoziale assunto dal testatore.
La ratio di tale divieto è duplice: da un lato si ha la riprovazione del legislatore verso ogni forma di speculazione sull’eredità di persona ancora vivente, in ottemperanza ad un’esigenza di tutela del testatore che potrebbe essere indotto a spogliarsi di un diritto futuro per ottenere un vantaggio immediato benchè inadeguato, mentre dall’altro si vuole preservare il principio dell’assoluta libertà testamentaria dell’autore, con il conseguente divieto di limitare la facoltà di revoca del testamento fino al momento della morte.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto