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Ricorso avverso cartella di pagamento – Ctp di Messina

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Ricorso avverso cartella di pagamento – Ctp di Messina

Sentenza n.163/8/13 pronunciata in data 31/01/2013 e depositata in data 28/02/2013

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA

Sezione ottava

Presidente e Relatore: Rende Mario

INTITOLAZIONE:
Riscossione – Ruolo – Termini per l’iscrizione e notifica della relativa cartella di pagamento a seguito dei controlli previsti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Termine stabilito dall’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 – Perentorietà – Sussistenza – Conseguenze – Decadenza dell’azione da parte dell’Ufficio

ANNOTAZIONI:
Per quanto riguarda la riscossione da parte delle Concessionarie, è bene ricordare che nel contesto tributario l’esecuzione forzata, come l’ipoteca o l’espropriazione, si atteggia come una misura cautelare conservativa strumentalmente e dunque soggetta all’applicazione non solo della disposizione dell’ art. 77 del DPR n. 602/1973 ( Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli artt. 49 e seguenti ( Espropriazione forzata – Disposizioni Generali).

L’ ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva. Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), l’ iscrizione d’ ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – “è preordinata all’espropriazione “.

Tali procedure esecutive, così come stabilito dal recente articolo 7, comma 2, lettera gg-decies, della Legge n. 106/2011, disposizione normativa preceduta dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili-Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077 e Commissione Tributaria di Cosenza, Sez. 1 Sent. n. 429/01/2007 depositata il 05/11/2007, non potranno rendersi più operative nei confronti del ricorrente, in quanto l’importo dovuto è inferiore a otto mila euro.

Al riguardo, infatti, la Legge n. 106/2011 ha previsto la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti.

Relativamente, invece, alla legittimità della cartella di pagamento impugnata (di importo pari ad euro 3.362,96 oltre all’importo di euro 432,77 per iscrizione a ruolo), perché sia valida a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, occorre che, nei termini di decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, non solo l’Amministrazione finanziaria abbia formato il ruolo, ma che anche la relativa cartella di pagamento, «incorporante» il ruolo, sia stata legalmente notificata al contribuente.

Con il primo aspetto sopra descritto, relativo all’esecuzione forzata, la CTP di Messina, in accoglimento all’istanza presentata dal dott. Antonio Cogode, ha sospeso l’esecutiva della riscossione della cartella di pagamento, mentre sul merito della legittimità, ha annullato la cartella di pagamento consolidando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito.

A cura di Fabio Flasini

SENTENZA

– sul ricorso n.1867/12

depositato il 30/03/2012

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 295 2011 0004 1699 43 IRPEF-ALTRO 2007

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

CUCE’ BENIGNO

VIA ___ 98068 SAN PIERO PATTI ME

difeso da:

COGODE ANTONIO

VIA MALVIZZI 4 98122 MESSINA ME

Il ricorrente sig. Cucè Benigno Impugna la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, recante l’iscrizione a ruolo di € 432,77 omesso pagamento, IRPEF e ADDIZ. Scaturente dal controllo automatico ex 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007.

Oppone l’illegittimità della cartella impugnata per i seguenti motivi:

la carenza di legittimazione della SERIT SICILIA SPA a procedere alla riscossione dei tributi perché non ha partecipazioni azionarie nella controllante; Mancato invio della comunicazione previsto dall’art.6 comma 5 legge 212/2000; omessa indicazione della data di consegna del ruolo e violazione dell’art.25 DPR 602773; omessa sottoscrizione autografa dl responsabile del procedimento (La cartella reca solo il nome del responsabile in stampigliature; inesistenza della notifica inviata per posta, senza l’ausilio di soggetti abilitati; decadenza dei termini di notifica; nullità della cartella per decadenza dei termini di notifica

la SERIT SICILIA SPA non si è costituita.

MOTIVI

Rileva il collegio che in materia di Imposte sul reddito, l’articolo 25 del D.P.R. n.602/1973, così come modificato dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n.106, articolo 1, com,ma 5 ter, prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n.600 del 1973;
del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Alla stregua della riportata normativa, la cartella impugnata, recante il ruolo scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione Mod.UNICO 2008, relativo al periodo d’imposta 2007, notificata in data 09.01.2012, e dunque oltre al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, deve ritenersi nulla per decadenza dei termini di notifica

PQM

Si accoglie il ricorso e si condannala la SERITSICILIASPA alle spese del giudizio che si quantificano forfettariamente in € 300,00

IL PRESIDENTE

RELATORE.

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