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10 Febbraio 2017

Trasmissione telematica delle fatture: ecco i primi chiarimenti

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Il Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 ha previsto la possibilità per i soggetti passivi Iva di esercitare l’opzione, con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Nel caso in cui venga esercitata tale opzione, il contribuente dovrà inviare i dati relativi alle fatture diverse da quelle elettroniche (che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed i cui dati, quindi, sono già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate) attraverso il sistema di trasmissione dei “dati fattura”. Ai medesimi contribuenti è data comunque la possibilità di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, comprese quelle elettroniche, se ritengono che tale modalità sia per loro più agevole.

Riguardo ai tempi di esercizio dell’opzione, a regime l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione. L’opzione avrà effetto per l’anno nel quale ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni successivi. L’opzione si rinnova di quinquennio in quinquennio, se non revocata. Coloro che iniziano ad esercitare l’attività nel corso dell’anno, potranno esercitare l’opzione da subito ed essa avrà effetto dall’anno nel quale viene esercitata. Per il 2017, è stata data la possibilità di esercitare l’opzione, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal 14 dicembre 2016 al 31 marzo 2017.

I dati che devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate sono:

  • i dati delle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
  • i dati delle fatture ricevute e delle bollette doganali, registrate, comprese le fatture ricevute da soggetti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
  • i dati delle note di variazione delle fatture suddette.

Non devono essere comunicati i dati di altri documenti, come, ad esempio, i dati contenuti nelle schede carburante.

Con la Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo alla corretta compilazione del file “Dati fattura” che deve essere trasmesso all’Agenzia medesima, qualora si eserciti l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture.

Le prime indicazioni inserite nella Circolare riguardano la “natura” dell’operazione. Per le fatture emesse, in particolare, il dato relativo alla natura dell’operazione deve essere inserito soltanto qualora colui che ha emesso la fattura non ha inserito l’Iva in fattura. In tali casi, quindi, non deve essere compilato il campo “imposta”, ma deve essere compilato il campo “natura” con il codice corretto che permette di individuare la tipologia dell’operazione effettuata. La “natura” è il motivo specifico per il quale il cedente del bene o il prestatore del servizio non deve indicare l’Iva in fattura.

A tal proposito, possiamo distinguere:

  • le operazioni escluse da Iva (ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972). Nel campo “natura” dovrà essere inserita la sigla “N1 – escluse ex art. 15“.
  • le operazioni non soggette ad Iva (come, ad esempio, le prestazioni di servizi nei confronti di Paesi extracomunitari). Nel campo “natura” dovrà essere inserita la sigla “N2 – non soggette“.
  • le operazioni non imponibili Iva (come le cessioni di beni intracomunitarie). Nel campo “natura” dovrà essere inserita la sigla “N3 – non imponibile“.
  • le operazioni esenti Iva (come le prestazioni sanitarie). Nel campo “natura” dovrà essere inserita la sigla “N4 – esente“.
  • le operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura, ossia le operazioni alle quali si applica il regime Iva speciale destinato ai beni usati (come le cessioni di autovetture usate). Nel campo “natura” dovrà essere inserita la sigla “N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura“. Inoltre, in tali casi, il campo “ImponibileImporto” dovrà essere compilato con l’importo dell’imponibile comprensivo dell’Iva, dal momento che colui che emette la fattura non deve indicare separatamente l’importo dell’Iva.
  • le operazioni soggette ad inversione contabile/reverse charge (come le cessioni di rottami). Nel campo “natura” deve essere inserita la sigla “N6 – inversione contabile (reverse charge)“.
  • le operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva, come le operazioni di vendita a distanza e le prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. Nel campo “natura” deve essere inserita la sigla “N7 – Iva assolta in altro Stato UE“.

Per quanto riguarda il dato relativo alla “natura” dell’operazione, con riferimento alle fatture ricevute, è precisato che valgono le medesime regole che abbiamo visto per le fatture emesse. L’unica differenza da evidenziare è rappresentata dalla circostanza che se la fattura ricevuta è una fattura soggetta al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), oltre ad essere indicata nel campo “natura” la sigla “N6”, dovranno essere riempiti anche i campi “imposta” e “aliquota” con i relativi dati.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo al dato del numero del documento. Per quanto riguarda le fatture emesse, questo dato deve essere sempre indicato. Per quanto riguarda le fatture ricevute, invece, se il contribuente non ha a disposizione il dato in questione dovrà inserire il numero “0” nel relativo campo.

L’Agenzia delle Entrate si è soffermata, poi, sul dato relativo alla percentuale di detraibilità o deducibilità del costo riportato in fattura. Si tratta di un dato la cui indicazione è facoltativa. Il dato in questione si riferisce alla deducibilità o detraibilità ai fini delle imposte sui redditi da parte dell’acquirente del bene o del committente del servizio (colui che, quindi, riceve la fattura) qualora si tratti di persona fisica che non operi nell’esercizio di impresa, arte o professione. Un esempio riportato è quello della fattura emessa da un’impresa edile nei confronti di un cliente privato per alcuni lavori di ristrutturazione. In tal caso, può essere riempito il campo “detraibile” con l’indicazione della percentuale del 50 % di detraibilità qualora il cliente possa portare in detrazione dai propri redditi il 50 % del costo indicato in fattura. Se viene riempito uno dei due campi (“detraibile” o “deducibile”) non può essere riempito l’altro.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, fornito ulteriori chiarimenti riguardo a diverse questioni:

  • i campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale” devono essere compilati soltanto se si tratta di dati presenti in fattura;
  • in caso di bollette doganali, qualora non siano presenti i dati relativi al cedente, devono essere indicati i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta;
  • devono essere trasmessi i dati relativi alle singole fatture, anche quando tali fatture sono registrate con un documento riepilogativo (facoltà riconosciuta in caso di fatture di importo inferiore a 300 Euro);
  • in caso di operazioni soggette ad inversione contabile (sia che si tratta di acquisti intracomunitari, sia che si tratti di operazioni interne soggette a reverse charge), nonostante le fatture ricevute debbano essere integrate con l’Iva e registrate sia tra le fatture emesse che tra le fatture di acquisto, i relativi dati devono essere riportati una sola volta tra i “documenti ricevuti”, con l’indicazione nel campo “natura” della sigla “N6” e nei campi “imposta” e “aliquota” dei relativi dati;
  • occorre distinguere nell’ambito delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti extracomunitari tra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Le cessioni di beni (esportazioni) sono operazioni “non imponibili” (e quindi, nel campo “natura”, deve essere inserita la sigla “N3”), mentre le prestazioni di servizi sono operazioni non soggette ad Iva ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (e, quindi, nel campo “natura”, deve essere inserita la sigla “N2”).
  • i soggetti che applicano il regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991, come le associazioni sportive dilettantistiche, devono trasmettere i dati di tutte le fatture emesse, mentre non devono trasmettere i dati relativi alle fatture ricevute, in quanto non vi è un obbligo di registrazione rispetto a tali fatture.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che da quest’anno tutti i contribuenti sono tenuti ad adempiere l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, se registrate, con riferimento a ciascun trimestre e non più con cadenza annuale, così come previsto dal Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016. Le indicazioni fornite riguardo all’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture valgono anche per l’assolvimento dell’obbligo in questione.

Sono stati, infine, elencati i soggetti che sono esclusi, in tutto o in parte, dal nuovo obbligo di trasmissione delle fatture:

  • i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto per i produttori agricoli situati nelle zone montane;
  • le Amministrazioni Pubbliche. Esse non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute, in quanto le fatture ricevute sono fatture elettroniche che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed i cui dati, quindi, sono già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. Devono comunque trasmettere i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni che non transitano attraverso il Sistema di Interscambio.
  • i soggetti che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla Legge n. 190 del 2014;
  • i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile previsto dal Decreto Legge n. 98 del 2011.

 

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