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4 Novembre 2016

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: ecco le nuove regole

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Sono state definite le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto e dei contribuenti Iva che esercitano attività assimilate.

In particolare, le regole di trasmissione sono contenute in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2016.

Tale Provvedimento rientra nell’ambito di attuazione della Legge n. 23 dell’11 marzo 2014, con la quale è stata conferita delega al Governo al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti e di incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica, appunto, dei corrispettivi giornalieri. Il Governo ha, quindi, emanato il Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 che prevede, al primo comma dell’articolo 2, la possibilità per i soggetti passivi Iva suddetti di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate.

Gli strumenti da utilizzare per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri sono definiti “Registratori Telematici”. I Registratori di cassa operativi alla data del 1° gennaio 2017 possono essere comunque utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, purché adattati secondo le specifiche tecniche allegate al Provvedimento.

L’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate deve essere esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia. L’opzione, inoltre, deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare nel quale ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non viene revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Quanto alla revoca dell’opzione, può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante l’apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

In caso di mancato o irregolare funzionamento per qualsiasi ragione del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento del Registratore o fino a quando non si sia dotato di un altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, dovrà annotare i dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su un apposito registro, da tenere anche in modalità informatica.

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