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14 Luglio 2017

Trasmissione dati delle fatture emesse e ricevute: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo al’adempimento della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, introdotto con il “Decreto fiscale” del 2016. Tali chiarimenti sono stati inseriti nella Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017. Tale Risoluzione è un’integrazione della Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che è consentita l’integrazione o la rettifica di una comunicazione trasmessa in precedenza, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine dell’adempimento. Si applicano, in questo caso, le disposizioni relative al ravvedimento operoso.

La comunicazione della fatture emesse dovrà riguardare le fatture emesse che riportano una data rientrante nel periodo di riferimento della comunicazione. Ad esempio, la comunicazione per il primo semestre 2017 dovrà riguardare tutte le fatture emesse che riportano la data rientrante nel semestre compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 giugno 2017. Per le fatture ricevute rileva, invece, la data di registrazione.

Per quanto riguarda gli autotrasportatori, se si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati delle fatture farà riferimento alla data di registrazione delle fatture. Al mittente verrà segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà conseguenze sulle elaborazioni future.

Riguardo alla comunicazione dei dati delle bollette doganali, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” di colui che ha effettuato la cessione o la prestazione devono necessariamente essere compilati. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972 (articolo 25, comma 2) secondo la quale dalla registrazione devono risultare la data della fattura o della bolletta doganale, il numero progressivo ad essa attribuito, ma anche la ditta, la denominazione o la ragione sociale del cedente del bene o del prestatore del servizio, o il nome ed il cognome se non si tratta di imprese, società o enti, oltre all’ammontare dell’imponibile ed all’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

Qualora i software in uso non consentano ancora l’inserimento di tali informazioni, è consentito, soltanto per le comunicazioni del 2017, inserire nella sezione “CedentePrestatoreDTR”, in corrispondenza dell’elemento informativo “IdFiscaleIVA”/”IdPaese”, l’elemento “OO”, ed in corrispondenza dell’elemento “IdFiscaleIVA/”IdCodice” la sequenza composta da undici “9”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora le informazioni anagrafiche cambino nel corso del tempo, può essere indicata l’informazione a disposizione più aggiornata, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi. Qualora non siano disponibili i dati riguardanti la sede, è possibile segnalare il dato come assente.

Le fatture di acquisto fuori campo Iva ex articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 devono essere trasmesse con il codice natura “N2”.

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture di acquisti intracomunitari, se il medesimo documento si riferisce sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” dovrà essere compilato avendo riguardo alla prevalenza di importo dell’uno o dell’altro tipo di acquisto. Se, ad esempio, il valore delle cessioni di beni è maggiore del valore delle prestazioni di servizi, l’elemento in questione dovrà essere riempito con il valore “TD10” riferito alle fatture per acquisto intracomunitario di beni.

Inoltre, in caso di note di credito riferite ad acquisti intracomunitari, dovrà essere inserito il valore “TD04”.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla comunicazione dei dati delle fatture cointestate. Secondo quanto precisato dall’Agenzia, non è plausibile una fattura cointestata verso un cessionario/committente soggetto passivo Iva. Nel caso, invece, di fattura emessa verso un cessionario/committente non soggetto passivo Iva, nella sezione “Identificativi Fiscali” dovranno essere riportati i dati di uno soltanto dei soggetti.

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine vanno riportate con il codice natura “N3”.

Nel caso di fattura di acquisto intracomunitario non integrata con l’Iva, ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legge n. 331 del 1993, occorre riportare il codice natura “N3”, nel caso di operazione non imponibile, ed il codice natura “N4”, nel caso di operazione esente.

Infine, nel caso di acquisti da soggetti che si avvalgono di regimi contabili agevolati (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e regime forfettario) il codice natura da inserire è il codice natura “N2”.

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