L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 105 del 27 novembre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al pagamento della tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato espressamente che il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui viene rilasciata la licenza.
La tassa sulle concessioni governative corrisposta per il rilascio della licenza di pesca, inoltre, non deve essere nuovamente assolta fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, almeno che non si verifichi un mutamento sostanziale del titolo medesimo. La tassa sulle concessioni governative, infatti, non ha una sua propria validità, ma segue la validità della licenza, per la cui emanazione è stata corrisposta.
Il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui si rende necessario rinnovare il titolo amministrativo, in quanto il precedente titolo ha cessato di avere validità.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, precisato che, nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza, venga rilasciata un’attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, dovrà comunque essere versata la tassa sulle concessioni governative.
La medesima tassa, però, non dovrà essere versata nuovamente al momento del rilascio della licenza vera e propria.