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13 Novembre 2015

Studi di settore: l’accertamento deve sempre tener conto della situazione specifica

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 22946 del 10 novembre 2015, ha riconosciuto come non legittimo l’avviso di accertamento emesso, ai fini Irpef, Iva ed Irap, nei confronti del titolare di un’attività di autotrasporto per conto terzi, a seguito dell’accertamento di maggiori ricavi risultanti dall’applicazione degli studi di settore.

Sia in primo, che in secondo grado era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente.

In particolare, i Giudici della Commissione Tributaria Regionale avevano riconosciuto che lo scostamento dei ricavi accertati rispetto a quanto dichiarato dal contribuente era del 21 % e che tale misura non integrava quella grave incongruenza che avrebbe legittimato l’avviso di accertamento. Nell’avviso di accertamento impugnato, inoltre, secondo la CTR, mancavano delle specifiche motivazioni a sostegno della decisione dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria di non prendere in considerazione i chiarimenti forniti dal contribuente e la documentazione depositata.

La Corte di Cassazione ha ricordato che la procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, non è determinata per legge dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards, ma nasce soltanto all’esito del contraddittorio che deve essere attivato obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento.

In sede di contraddittorio, il contribuente potrà, con ogni mezzo e contenuto, provare la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione della propria impresa dall’area dei soggetti ai quali sono applicabili gli standards o illustrare la specifica realtà della propria attività economica, nel periodo preso in esame.

Nella motivazione dell’atto di accertamento, l’Amministrazione finanziaria non potrà limitarsi a rilevare lo scostamento, ma dovrà dimostrare l’applicabilità in concreto degli standards prescelti e spiegare le ragioni sulla base delle quali ha disatteso le contestazioni sollevate dal contribuente.

La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di secondo grado e, quindi, ha annullato l’avviso di accertamento notificato al contribuente. La sentenza della CTR, infatti, risultava essere conforme ai suddetti principi, espressi più volte dalla Cassazione stessa.

La Cassazione ha, inoltre, evidenziato che i Giudici d’appello hanno correttamente considerato la realtà specifica del contribuente e, in particolare, la circostanza che l’attività era in crisi da anni con conseguente limitazione dei ricavi rispetto a quanto previsto dagli studi di settore.

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