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30 Aprile 2015

Società con sede negli Usa: considerazioni della Corte di Cassazione sull’assoggettamento alle imposte in Italia e sulla non imponibilità Iva delle cessioni destinate all’estero

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 8196 del 22 aprile 2015, si è occupata di una società con sede legale negli Stati Uniti, che, però, secondo l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria, doveva essere considerata fiscalmente residente in Italia e, quindi, assoggettata alla legge italiana. In virtù di tale accertamento, erano stati emessi quattro avvisi aventi ad oggetto l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini Irpeg, Ilor, Ires ed Irap, per gli anni dal 1997 al 2001.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi proposti dalla società contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale li aveva respinti.

La CTR riteneva fittizia la localizzazione della società negli Stati Uniti e riteneva dimostrata l’effettiva residenza in Italia.

Inoltre, escludeva che potesse essere configurata una stabile organizzazione della società negli Usa e che vi fossero i presupposti per detrarre le imposte che si asseriva fossero state pagate all’estero.

Infine, secondo la Commissione Tributaria Regionale, tutte le cessioni di beni effettuate dalla società dovevano essere assoggettate ad Iva.

La Corte di Cassazione, adita dalla società contribuente, ha respinto l’eccezione sollevata da quest’ultima riguardo al mancato riconoscimento delle imposte versate negli Usa. Secondo la Suprema Corte, la CTR non aveva trascurato tale aspetto, ma anzi aveva specificamente preso in esame e respinto l’eccezione in questione, sulla base della considerazione che non sussistevano le condizioni di legge per la detrazione delle imposte versate all’estero, in quanto la detrazione avrebbe dovuto essere richiesta nelle dichiarazioni relative al periodo nel quale le imposte sarebbero state pagate.

La contribuente aveva, inoltre, eccepito che, ai fini di una corretta applicazione delle norme di legge, per stabilire se la società avesse effettivamente la sede in Italia, non si sarebbe dovuto guardare al luogo nel quale era svolta la gestione amministrativa, ma al luogo nel quale venivano adottate ed eseguite le decisioni manageriali-commerciali.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato tale motivo di impugnazione, dal momento che la Commissione Tributaria Regionale aveva affermato che la contribuente aveva la residenza fiscale in Italia, proprio sulla base della considerazione che la società era effettivamente gestita in Italia dal suo unico manager, che risiedeva ed operava in Puglia. Tale soggetto era l’unico firmatario degli atti rilevanti, come i verbali di riunione del Consiglio d’Amministrazione, ed era di fatto l’unico a prendere le decisioni essenziali per la gestione dell’azienda.

Inoltre, ad ulteriore conferma, proprio nel luogo dove operava il manager, sito in Puglia, era presente la contabilità della società contribuente. Da quel luogo, partivano le disposizioni per la registrazione delle diverse operazioni legate alla gestione della società e le disposizioni di bonifici e pagamenti.

Ancora, il manager era il principale, se non l’unico, interlocutore dei fornitori e di tutti coloro che intrattenevano rapporti commerciali con la contribuente e tutte le scelte gestionali ed operative venivano trattate presso i suoi uffici, compresi i diversi aspetti relativi alle attività di consulenza, ai rapporti di assicurazione, ai rapporti di lavoro e collaborazione, di trasporto e di spedizione, così come ai rapporti contabili e di fatturazione.

La Commissione Tributaria Regionale aveva, quindi, concluso che la sede dell’amministrazione della società era in Puglia, sulla base di una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, tutti specificamente indicati e, quindi, tale conclusione risultava logicamente e congruamente motivata e non poteva essere contestata dalla Corte di Cassazione.

Secondo la Cassazione, la CTR aveva, in particolare, motivato adeguatamente la propria valutazione riguardo all’effettiva ed unica residenza fiscale della contribuente in Italia ed al carattere fittizio e meramente formale della sede negli Stati Uniti. Pertanto, tale valutazione era incensurabile.

La società contribuente doveva essere considerata soggetto passivo d’imposta in Italia. Non vi era, quindi, quella doppia residenza invocata dalla contribuente, che avrebbe fondato la richiesta di detrazione delle imposte versate all’estero, richiesta che, comunque, come detto prima, avrebbe dovuto essere presentata regolarmente nella dichiarazione dei redditi.

La Cassazione, inoltre, ha riconosciuto che la CTR aveva effettuato un’attenta valutazione delle risultanze istruttorie, che l’avevano condotta ad escludere che la contribuente avesse una stabile organizzazione negli Usa. La Commissione Tributaria, in particolare, aveva evidenziato come non risultasse alcuna struttura stabile negli Stati Uniti alla quale fosse affidata la cura degli affari della società.

La sede ufficiale della contribuente non era uno stabile centro operativo della società, ma costituiva un mero recapito che svolgeva, quindi, attività di carattere meramente ausiliario e preparatorio. Negli Stati Uniti, inoltre, erano unicamente situati dei depositi per l’esposizione e la consegna delle merci.

La CTR aveva anche escluso che il vice-presidente della società, operante principalmente negli Stati Uniti, fosse riconducibile in qualche modo alla nozione di stabile organizzazione, in quanto l’attività da lui svolta, per conto della contribuente, era un’attività di intermediazione commerciale svolta in modo indipendente. Non vi era alcuna prova che il soggetto in questione esercitasse abitualmente, ed al di fuori di un rapporto di agenzia, il potere di concludere negli Stati Uniti contratti in nome e per conto della società.

La Corte di Cassazione, però, ha ritenuto fondati i motivi proposti dalla contribuente riguardo alla non imponibilità Iva delle cessioni di beni effettuate. La Commissione Tributaria Regionale aveva fatto discendere, dall’accertata residenza fiscale in Italia della società e dalla circostanza che verosimilmente i contratti di cessione si fossero perfezionati in Italia, l’assoggettamento ad Iva di tutte le cessioni effettuate nell’esercizio dell’impresa.

In realtà, la Cassazione ha ricordato che, in virtù di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 633 del 1972, affinché si realizzi un’operazione rilevante ai fini Iva occorre che la cessione sia effettuata in Italia ed il relativo criterio di collegamento è rappresentato dalla presenza del bene nel territorio italiano.

In caso di scambi con l’estero, la normativa è ispirata al principio secondo il quale sono detassati i beni in uscita e sono tassati con l’Iva italiana quelli in entrata.

La Commissione Tributaria Regionale aveva, quindi, erroneamente fondato l’imponibilità ai fini Iva delle operazioni sulla base della sola circostanza dell’effettiva sede della società in Italia, senza valutare la sussistenza del presupposto fondamentale rappresentato dalla presenza dei beni in Italia e dalla circostanza che i beni medesimi non fossero oggetto di cessione a Paesi extracomunitari.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, annullato in parte la pronuncia della CTR ed ha rinviato ad un nuovo esame da parte di quest’ultima, in diversa composizione, limitatamente ai motivi accolti.

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