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29 Luglio 2017

Scissione parziale proporzionale con cessione delle partecipazioni: non vi è carattere abusivo

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Nella Risoluzione n. 97 del 25 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello avente ad oggetto l’eventuale carattere abusivo (ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000), ai fini dell’Ires e dell’imposta di registro, di un’operazione che una società per azioni, operante principalmente in ambito sanitario, vorrebbe porre in essere.

La società istante vorrebbe, in particolare, realizzare un’operazione di scissione parziale proporzionale in favore di una società a responsabilità limitata neo costituita. E’ previsto che la società beneficiaria abbia la medesima compagine sociale della società oggetto della scissione ed acquisisca il compendio immobiliare di proprietà di quest’ultima, la quale, invece, conserverà la titolarità del ramo d’azienda operativo. L’operazione non prevederà conguagli in denaro in favore dei soci. La scissione sarà seguita dalla cessione di tutte le partecipazioni detenute dai soci della società scissa (due soci-persone fisiche non imprenditori ed un socio-società per azioni).

In questo modo verrebbero a crearsi due diverse società con la medesima compagine sociale delle quali una, quella nuova, si occuperebbe esclusivamente della gestione del compendio immobiliare, e l’altra proseguirebbe l’attività caratteristica di gestione di un poliambulatorio.

L’Agenzia delle Entrate ha escluso che sussista un indebito vantaggio fiscale e che, quindi, si possa parlare di abuso del diritto, ai sensi dell’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, in un’operazione di scissione parziale proporzionale, come quella rappresentata dall’istante, volta a creare una o più società destinate a ricevere i rami dell’azienda che si intende far circolare. L’azienda può circolare, infatti, anche con una cessione che non sia diretta.

L’Agenzia delle Entrate, ancora, ha riconosciuto che la cessione, posta in essere dopo la scissione, della totalità delle partecipazioni della società istante non integra un indebito risparmio d’imposta. Infatti, il socio-società realizzerà una plusvalenza esente, ricorrendone i presupposti di legge, ed i soci-persone fisiche realizzeranno un capital gain da partecipazione qualificata.

Non sussistendo alcun indebito vantaggio fiscale, non risulta necessario procedere nella verifica del carattere abusivo dell’operazione prospettata. L’operazione in questione non può certamente ritenersi abusiva.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve avere i caratteri di un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata alla continuazione dell’attività imprenditoriale da parte delle società partecipanti. Deve trattarsi, inoltre, di società che esercitano prevalentemente attività commerciali.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la nozione di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000 ha natura residuale, in quanto l’abuso del diritto si configura soltanto qualora i vantaggi fiscali non possano essere disconosciuti attraverso la contestazione della violazione di specifiche disposizioni tributarie.

In materia di imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro secondo il quale l’imposta deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione, a prescindere dal titolo o della forma che le parti hanno dato agli atti medesimi. Si tratta di un criterio interpretativo da utilizzare per l’applicazione dell’imposta di registro. Bisogna guardare alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, anche se attraverso più accordi non contestuali.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso sottoposto alla sua attenzione dalla società istante è che la scelta di quest’ultima di porre in essere un’operazione di scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione delle partecipazioni della società da scindere non verrà valutata dall’Amministrazione finanziaria sulla base dell’articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000 (carattere abusivo dell’operazione), ma sulla base dei criteri interpretativi indicati dall’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro. La valutazione dell’operazione sarà effettuata, quindi, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia.

Tale giurisprudenza ha riconosciuto espressamente che l’articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 non detta una regola antielusiva, ma una regola interpretativa che impone una qualificazione degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva, a prescindere dall’eventuale disegno o intento elusivo delle parti.

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