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4 Settembre 2015

Sanzioni dovute nell’ambito di un piano di rateazione: le regole per gli eredi del contribuente

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 29 del 7 agosto 2015, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione della disposizione contenuta all’articolo 8 della Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, secondo la quale l’obbligo di pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi.

I dubbi che sono stati sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare, l’applicabilità di tale disposizione in caso di decesso del contribuente nel corso del pagamento di un piano di rateazione delle somme dovute in virtù di un istituto di definizione dell’accertamento (come l’acquiescenza, l’accertamento con adesione, la definizione del verbale di constatazione) o di un istituto deflativo del contenzioso (come il reclamo-mediazione e la conciliazione giudiziale).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti riguardo alle ipotesi nelle quali siano state irrogate delle sanzioni al contribuente, prima del decesso, a seguito di mancato pagamento delle rate o di decadenza dal beneficio della rateazione.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato il carattere generale del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

In base a tale principio, non potrà essere richiesto agli eredi il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni, commesse dal contribuente deceduto, alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale, e delle sanzioni dovute dal contribuente per il ritardo nel pagamento delle rate o in caso di decadenza dal piano di rateazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che saranno, invece, dovute dagli eredi le sanzioni per le rate scadute e non pagate successivamente alla morte del contribuente.

L’Agenzia ha ricordato che la regola secondo la quale è prevista, in favore degli eredi, la proroga di sei mesi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente, o che scadono entro quattro mesi dalla morte, trova applicazione anche per i termini di pagamento delle rate che scadono successivamente al decesso del contribuente.

Gli importi dovuti dagli eredi saranno rideterminati senza l’indicazione delle sanzioni che avrebbero dovuto essere versate dal contribuente deceduto.

Se, poi, gli eredi non provvedono al pagamento delle rate entro i nuovi termini, si applicheranno le sanzioni dovute in caso di ritardo nel pagamento o di decadenza dalla rateazione.

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