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14 Ottobre 2016

Regolarizzazione degli errori ed omissioni in dichiarazione: tutti i chiarimenti

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Pubblicata una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate (la Circolare n. 42 del 12 ottobre 2016) principalmente dedicata alle possibilità a disposizione dei contribuenti per regolarizzare le dichiarazioni dei redditi con errori o presentate in ritardo, alla luce soprattutto delle recenti novità intervenute nell’ambito della disciplina del ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che l’istituto del ravvedimento operoso è stato ampiamente modificato dalla Legge di Stabilità per il 2015. Con le modifiche introdotte con tale Legge, è stata prevista una riduzione della sanzione ad un nono del minimo in caso di regolarizzazione degli errori o delle omissioni entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o, qualora non vi sia una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’errore o dall’omissione. La regolarizzazione riguarda, in questo caso, soltanto le violazioni commesse in dichiarazione. Le altre violazioni possono essere regolarizzate entro novanta giorni dalla commissione della violazione.

Un intero capitolo della Circolare è dedicato alle differenti violazioni dichiarative configurabili nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. In particolare, sono illustrate le questioni relative alla correzione degli errori e delle omissioni della dichiarazione annuale, secondo l’interpretazione antecedente alle modifiche al ravvedimento operoso del 2015 e secondo l’interpretazione applicabile successivamente alle modifiche al ravvedimento operoso del 2015.

Con la nuova disciplina riacquista rilevanza la distinzione tra la dichiarazione integrativa, che interviene a modificare una dichiarazione tempestivamente presentata, e la dichiarazione tardiva.

Quanto alla dichiarazione dichiarativa, questa può intervenire a correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale. L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in proposito. Se, ad esempio, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa per correggere l’omessa indicazione, nella dichiarazione originaria, di un reddito da locazione, si applicherà la sanzione prevista per i casi in cui non siano indicati in dichiarazione dei dati rilevanti per la determinazione del tributo dovuto e, quindi, la sanzione amministrativa da 250 Euro a 2.000 Euro. Dovrà essere regolarizzato anche l’eventuale omesso versamento.

In caso, invece, di dichiarazione integrativa, presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, per la correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è quella per omesso versamento, ossia il 30 % di ogni importo non versato, con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso con conseguente riduzione della sanzione.

La dichiarazione tardiva è quella presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario. Per la dichiarazione tardiva è prevista la sanzione di 250 Euro. Troverà applicazione, inoltre, la sanzione per omesso versamento qualora alla tardività della dichiarazione si accompagni anche il tardivo o carente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione medesima. La sanzione di 250 Euro per la tardività può essere ridotta ad un decimo in sede di ravvedimento operoso, così come il contribuente può beneficiare del ravvedimento operoso per il tardivo o carente versamento del tributo.

Un altro capitolo è, inoltre, dedicato alle violazioni dichiarative configurabili decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Può essere presentata una dichiarazione integrativa per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale. Troverà applicazione la sanzione prevista per l’infedele dichiarazione, ossia la sanzione compresa tra il 90 ed il 180 % della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni in base alle regole del ravvedimento operoso.

Qualora la dichiarazione integrativa presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario sia finalizzata a correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è soltanto quella per omesso versamento, pari al 30 % di ogni importo non versato, con la possibilità comunque di avvalersi del ravvedimento operoso.

Qualora, poi, la dichiarazione non sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, verrà applicata la sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione compresa tra il 120 ed il 240 % dell’ammontare delle imposte dovute, con un importo minimo di 250 Euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione compresa tra 250 e 1.000 Euro. Inoltre, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima che abbia inizio qualsiasi attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120 % dell’ammontare delle imposte dovute, con un importo minimo di 200 Euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione compresa tra 150 e 500 Euro.

La dichiarazione presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario è comunque da considerarsi omessa e, quindi, le sanzioni conseguenti non possono essere regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Nell’ultima parte della Circolare, sono riportate, infine, alcune risposte a quesiti in materia. In particolare, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano:

  • il ravvedimento del modello 730;
  • il ricorso al ravvedimento operoso in un momento successivo al versamento del tributo;
  • il ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico mediante la compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

 

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