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15 Settembre 2017

Regola del prezzo-valore: è applicabile anche ai contratti atipici di mantenimento

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 113 del 25 agosto 2017, si è occupata della questione dell’applicabilità della regola del “prezzo-valore” ai contratti atipici di mantenimento. Si tratta dei contratti che prevedono come corrispettivo del trasferimento di un immobile da parte di uno dei contraenti l’assunzione dell’obbligo da parte dell’altro contraente di prestare assistenza morale e materiale nei confronti del primo.

Secondo la Direzione Regionale dell’Amministrazione finanziaria che ha presentato la richiesta di consulenza giuridica, sarebbe applicabile la regola di determinazione della base imponibile del “prezzo-valore” anche a tali contratti atipici di mantenimento. Questa regola, infatti, non sarebbe applicabile soltanto alle compravendite, ma anche ad altri negozi giuridici che comportano un trasferimento della proprietà di immobili abitativi.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che la regola in questione rappresenta una deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile previsto dal Testo Unico dell’Imposta di Registro, deroga che può trovare applicazione in caso di cessioni di immobili abitativi in favore di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. In presenza di tali requisiti, la base imponibile per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale può essere determinata, a seguito di specifica opzione, sulla base del valore catastale dell’immobile. Le parti sono comunque tenute ad indicare nell’atto il corrispettivo concordato.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la normativa in materia si riferisce genericamente a “cessioni” di immobili ad uso abitativo. Quindi, tale regola può trovare applicazione anche ai contratti di mantenimento indicati nella richiesta di consulenza giuridica qualora con essi si realizzi una cessione di immobili abitativi in favore di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che anche nei contratti di mantenimento le parti sono tenute a dichiarare il corrispettivo ossia il valore della controprestazione a carico del cessionario, anche se determinata in via presuntiva. Inoltre, qualora, nel corso del contratto, emerga un valore effettivo della controprestazione differente rispetto al valore indicato nell’atto originario e si tratti di una modifica che possa determinare una diversa applicazione dell’imposta, il contribuente è tenuto a denunciare il valore definitivo del corrispettivo.

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