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23 Settembre 2016

Regime di adempimento collaborativo: le risposte ai dubbi sulla nuova disciplina

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo al regime di adempimento collaborativo, introdotto dal Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, al fine di favorire la comunicazione e la cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti che dispongono di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tali chiarimenti sono stati riportati nella Circolare n. 38 del 16 settembre 2016 composta da ben 52 pagine.

Nelle premesse della Circolare, sono ricordati gli effetti premiali che si accompagnano a tale regime:

  • la possibilità di accedere ad una procedura abbreviata di interpello preventivo, nell’ambito della quale l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rispondere ai quesiti posti dalle imprese entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza o dell’eventuale documentazione integrativa richiesta;
  • l’applicazione di sanzioni ridotte e la sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, in caso di rischi comunicati tempestivamente ed in maniera esaustiva e per i quali l’Agenzia delle Entrate non condivida la posizione dell’impresa;
  • l’esonero dall’obbligo di presentare garanzie in caso di rimborsi di imposte dirette ed indirette;
  • l’inserimento nell’elenco dei contribuenti che hanno aderito al regime in questione, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016, sono state emanate le disposizioni di attuazione del regime di adempimento collaborativo.

L’Agenzia delle Entrate, nelle premesse della Circolare, ha messo in evidenza alcuni aspetti di tale disciplina relativi, in particolare, ai requisiti soggettivi. A tale proposito, ricordiamo che, in sede di prima attuazione della disciplina, possono accedere al regime di adempimento collaborativo i contribuenti che hanno un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di Euro, o ad un miliardo di Euro qualora si tratti di contribuenti che abbiano presentato domanda per il Progetto Pilota, e le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta ricevuta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un’istanza di interpello sui nuovi investimenti, indipendentemente dal loro volume di affari o di ricavi. I contribuenti non residenti in Italia, inoltre, devono avere una stabile organizzazione nel nostro Paese.

Sono state, successivamente, previste delle ipotesi di estensione dell’applicazione del regime di adempimento collaborativo. Possono accedere a tale regime, ad esempio, anche le imprese che svolgono funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale di un gruppo di imprese e non possiedono i requisiti dimensionali suddetti, qualora nel gruppo di imprese del quale fanno parte vi sia una o più imprese che rispettano tali requisiti.

Le norme di attuazione hanno regolato, altresì, diversi aspetti relativi ai requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale che deve essere adottato dall’impresa che intende accedere al regime premiale, alle modalità di presentazione della domanda di accesso al regime, ai casi di esclusione dal regime a seguito dell’emersione di rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo o non comunicati agli uffici competenti.

Nella Circolare del 16 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha riportato diverse risposte a quesiti relativi, in particolare, alle seguenti tematiche:

  • i requisiti soggettivi per l’acceso al regime;
  • i requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale;
  • le modalità di presentazione della domanda di acceso al regime e la documentazione da allegare;
  • l’elenco pubblico degli aderenti al regime;
  • le semplificazioni degli adempimenti tributari e l’interpello breve;
  • l’esonero dalle garanzie per i rimborsi di imposta;
  • la riduzione delle sanzioni;
  • l’elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
  • la fuoriuscita dal regime;
  • la competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate per i controlli e le attività relativi al regime;
  • la responsabilità dei funzionari degli uffici.

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