La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 13041 del 24 maggio 2017, si è occupata di un accertamento effettuato con metodo sintetico.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ricordato che principi consolidati della sua giurisprudenza chiariscono che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, il potere dell’Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base di indizi rende legittima l’applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito previsti dai Decreti Ministeriali del 1992 anche agli anni precedenti. Nel caso specifico, l’accertamento riguardava il reddito del contribuente per l’anno 1989.
Si tratta, infatti, di norme secondarie di natura procedimentale e non sostanziale. Non si pone, quindi, nessun problema di retroattività. Gli indici previsti dai Decreti Ministeriali del 1992 possono, pertanto, essere applicati a periodi precedenti alla loro formulazione, anche nell’ipotesi di successivi aggiornamenti dei fattori indicativi della capacità contributiva. Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui l’accertamento porti ad un diverso risultato a seguito dell’applicazione dei criteri individuati successivamente rispetto al risultato che sarebbe derivato dall’applicazione dei previgenti indici e coefficienti presuntivi.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto, pertanto, la legittimità dell’accertamento effettuato, nel caso specifico, dall’Amministrazione finanziaria, in quanto fondato su fattori-indice (essenzialmente costituiti dal possesso da parte del contribuente dell’autovettura e dell’abitazione principale) che costituiscono quegli elementi certi sintomatici della capacità di spesa dalla quale deriva la corrispondente presunta disponibilità di un adeguato reddito in capo al contribuente.
Spetterà, poi, al contribuente medesimo dimostrare che il reddito presunto in realtà non esiste o esiste in misura inferiore.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate è stato, pertanto, accolto e la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi suddetti enunciati dalla Corte di Cassazione.