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12 Giugno 2015

Ravvedimento operoso: i chiarimenti sulle nuove regole

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Nella Circolare n. 23 del 9 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina, introdotta con la Legge di Stabilità per il 2015, in materia di ravvedimento operoso.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base alle nuove disposizioni, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, per regolarizzare le violazioni commesse con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia medesima, fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento.

Tale regola vale a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata già oggetto di contestazione o che siano già iniziati degli accessi, delle ispezioni, delle verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Nella Circolare, è precisato che tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate vi sono anche l’Irap e le addizionali regionale e comunale all’Irpef.

Non è ammessa la possibilità di effettuare il ravvedimento qualora, invece, al contribuente sia stato notificato formalmente un atto di liquidazione o di accertamento o gli sia stata inviata una comunicazione di irregolarità ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Con la nuova disciplina, inoltre, sono state introdotte delle nuove misure di riduzione delle sanzioni:

– la riduzione della sanzione ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;

– la riduzione della sanzione ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

la riduzione della sanzione ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene successivamente alla constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 4 del 1929 (salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate agli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che quest’ultima misura di riduzione delle sanzioni riguarda esclusivamente i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Ancora, riguardo all’ambito di applicazione della riduzione della sanzione ad un nono del minimo, questa misura riguarda anche i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si applica, ad esempio, ai tributi locali e regionali, come le tasse automobilistiche.

La nuova misura in questione è applicabile in caso di omesso versamento, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento; in caso di violazioni diverse da quelle commesse mediante la dichiarazione, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla commissione della violazione; in caso di violazioni commesse mediante la dichiarazione, se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le violazioni derivanti dall’omissione dei pagamenti risultanti dalla dichiarazione, come il carente od omesso versamento a saldo o in acconto delle imposte sui redditi, non possono considerarsi violazioni commesse mediante la dichiarazione. Infatti, in tali ipotesi, le violazioni si perfezionano non con la presentazione della dichiarazione, ma con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento determinato nella dichiarazione.

Quindi, il termine dei novanta giorni, che deve essere preso in considerazione ai fini del ravvedimento, non decorre dal termine per la presentazione della dichiarazione, ma dal termine di scadenza del versamento.

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