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22 Aprile 2016

Quietanze di pagamento delle contravvenzioni: esenti dall’imposta di bollo

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 25 del 18 aprile 2016, ha fornito dei chiarimenti riguardo al trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, da applicare alle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione delle disposizioni del Codice della Strada.

Il Comune che ha presentato l’interpello all’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le quietanze in questione sono soggette all’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate ha, invece, ricordato l’articolo 5, comma 4, della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, secondo il quale sono esenti dall’imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte per violazione delle disposizioni del Codice della Strada possono essere ricondotte nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato e degli enti locali. Quindi, gli atti relativi alla riscossione di queste sanzioni devono ritenersi esenti da imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, riconosciuto espressamente che le quietanze di pagamento emesse dalla Polizia stradale a seguito della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie predette sono esenti da imposta di bollo.

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