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23 Luglio 2017

Procedura della collaborazione volontaria: i chiarimenti sulle recenti novità

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La Manovra Correttiva per il 2017 ha previsto alcune modifiche alla disciplina della voluntary disclosure”. Tali recenti novità sono state illustrate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 20 luglio 2017.

Un primo paragrafo della Circolare riguarda la novità della possibilità di detrarre, nell’ambito della procedura della collaborazione volontaria, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo in relazione ai redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo, anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi. E’ stato, in questo modo, superato il divieto generale previsto dal comma 8 dell’articolo 165 del TUIR.

Tale nuova regola trova applicazione anche agli atti non ancora definiti alla data del 24 giugno 2017, emanati in relazione alla precedente edizione della procedura della collaborazione volontaria. E’ comunque precluso il rimborso delle imposte già pagate.

Il secondo paragrafo della Circolare riguarda la determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente. In sede di riapertura dei termini per accedere alla collaborazione volontaria (prevista dal Decreto Legge n. 193 del 2016), è stata introdotta la possibilità per i contribuenti di usufruire delle stesse riduzioni delle sanzioni previste per la precedente edizione della voluntary disclosure, a condizione che i contribuenti medesimi operino l’autoliquidazione e versino spontaneamente le somme dovute entro il 30 settembre 2017. Sono state, altresì, regolate le conseguenze nel caso in cui il contribuente non proceda all’autoliquidazione ed al pagamento spontaneo o proceda, ma con un versamento carente. Il Decreto Legge n. 50 del 2017 ha previsto alcune nuove regole da applicare a tali ipotesi.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dalla Manovra Correttiva del 2017 per quanto riguarda la materia dell’esonero dagli obblighi dichiarativi per i soggetti che presentano istanza di accesso alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria. I soggetti che accedono alla riapertura dei termini sono esonerati dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, limitatamente al 2016 ed alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Gli stessi soggetti, in riferimento al medesimo periodo temporale, sono anche esonerati dall’indicazione in dichiarazione dei redditi, generati da attività oggetto della collaborazione volontaria, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e dei redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento per i quali è versata l’Irpef con aliquota massima, oltre all’addizionale regionale e comunale.

Per beneficiare dei suddetti esoneri, le informazioni non indicate nella dichiarazione devono comunque essere illustrate analiticamente nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria e devono essere effettuati, spontaneamente ed in un’unica soluzione, i versamenti dovuti, entro il 30 settembre 2017.

A seguito della modifica introdotta con la Manovra Correttiva per il 2017 l’esonero dagli obblighi dichiarativi, sempre limitatamente al 2016 ed alla frazione del periodo d’imposta antecedente alla presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria, per coloro che accedono alla nuova edizione della procedura, vale alle stesse condizioni anche in relazione all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) ed all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Quindi, nel versamento unico da effettuare entro il 30 settembre 2017 devono includersi anche l’IVIE e l’IVAFE dovute per il 2016 e per la frazione del 2017 antecedente alla presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, in caso di presentazione di un’istanza integrativa (che può essere trasmessa entro il 30 settembre 2017) il termine finale della frazione del 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi coinciderà con la data di presentazione di quest’ultima istanza.

Infine, ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardo ai Paesi per i quali sono massimizzati gli effetti premiali della procedura della collaborazione volontaria.

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