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13 Novembre 2015

Nuovo redditometro: applicabile ai redditi dei periodi d’imposta successivi al 2009

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 22744 del 6 novembre 2015, ha affrontato la questione dell’applicabilità degli indici del nuovo “redditometro”, introdotti con il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2012, agli accertamenti relativi alle annualità precedenti.

Nel caso di specie, i Giudici di secondo grado avevano ritenuto applicabili i nuovi criteri intervenuti in corso di causa, tenendo conto della natura procedimentale delle disposizioni regolamentari, e, quindi, della retroattività di tali disposizioni, e della necessità di applicare sempre la disciplina più favorevole per il contribuente.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto come fondate le contestazioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della pronuncia della CTR.

Infatti, il richiamo alla retroattività è irrilevante, dal momento che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando ha affermato l’applicabilità degli indici individuati dai Decreti Ministeriali vigenti prima del nuovo “redditometro” ai periodi d’imposta precedenti alla loro adozione, si è basata non sulla retroattività, ma sulla natura procedimentale delle norme contenute nei Decreti che determina la loro applicabilità in relazione al momento dell’accertamento.

Secondo la Cassazione, è anche irrilevante il riferimento al principio del favor rei perché l’applicazione di tale principio è riferibile soltanto a norme sanzionatorie, e non ai poteri di accertamento o di formazione della prova, ossia agli aspetti interessati dal “redditometro”.

La Corte di Cassazione ha, infine, ricordato che la questione relativa all’individuazione della norma applicabile in caso di successione di più norme viene meno qualora, come in questa ipotesi, vi sia un’esplicita disposizione di diritto transitorio. La disposizione transitoria che qui rileva è l’articolo 22, comma 1, del Decreto Legge n. 78 del 2010, secondo il quale le modifiche apportate all’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 (disciplina del “redditometro”) producono effetti per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia per l’accertamento dei redditi relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009.

L’avviso di accertamento ricevuto dal contribuente riguardava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2008.

La pronuncia impugnata è stata, quindi, annullata e la controversia è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

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