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31 Marzo 2017

Nuove comunicazioni dati fatture e liquidazioni periodiche Iva: ecco le regole di trasmissione

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L’Agenzia delle Entrate, attraverso un Provvedimento del suo Direttore del 27 marzo 2017, è intervenuta a definire le informazioni da trasmettere e le modalità da seguire nell’ambito della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, previste dal Decreto Legge n. 78 del 2010, come modificato dal Decreto fiscale del 2016.

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex “spesometro”), è stato precisato che dovranno essere indicati i seguenti elementi di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta di riferimento e di tutte le fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, e di tutte le relative note di variazione:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento;
  • la data di registrazione (per le fatture ricevute e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’importo dell’Iva (oppure, qualora l’operazione non comporti l’annotazione dell’Iva nel documento, la tipologia dell’operazione).

Nel Provvedimento, è precisato che le regole di compilazione di tale comunicazione, così come le regole di compilazione della comunicazione opzionale dei dati delle fatture, sono quelle riportate nell’allegato al Provvedimento medesimo e devono essere adottate a partire dal 10 luglio 2017. Fino a tale data, invece, le informazioni suddette possono essere comunicate secondo le regole riportate nell’allegato “Specifiche tecniche dati fattura” del Provvedimento del 28 ottobre 2016.

Inoltre, con il medesimo Provvedimento del 27 marzo 2017, è stato approvato il nuovo modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, e le relative istruzioni. In un ulteriore allegato a tale Provvedimento sono indicate “le specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”.

Le due comunicazioni suddette devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, secondo le modalità inserite in un altro allegato al Provvedimento.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che i dati contenuti nel modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, una volta acquisiti, sono resi disponibili nel “Cassetto fiscale” del contribuente e nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell‘interfaccia web “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento è spiegato, inoltre, che i dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate sono utilizzati:

  • per controllarne la coerenza;
  • per supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva;
  • per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.

Le incoerenze tra l’Iva da versare, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, ed i versamenti dell’Iva effettuati, sono evidenziate nel “Cassetto fiscale” e nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, con il Provvedimento del 27 marzo 2017, è stato modificato il precedente Provvedimento del 28 ottobre 2016, relativo alla trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture, nella parte in cui erano indicati i termini da rispettare. A seguito di tali modifiche, la comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 potrà essere effettuata entro il 16 settembre 2017 e la comunicazione dei dati relativi al secondo semestre del 2017 potrà essere effettuata entro il mese di febbraio del 2018.

I termini per la comunicazione opzionale sono stati, quindi, allineati, per il 2017, ai termini per la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute previsti dal “Decreto Milleproroghe”.

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