L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 64 del 30 maggio 2017, ha provveduto a ridenominare i codici tributo che erano stato istituiti nel luglio del 2011 per il versamento del contributo di soggiorno per Roma Capitale così da permettere il versamento, con i medesimi codici tributo, dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate negli altri Comuni.
I codici tributo in questione sono:
- il codice “3936” ridenominato “Imposta / Contributo di soggiorno – art. 14, comma 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011”;
- il codice “3937” ridenominato “Imposta / Contributo di soggiorno – art. 14, comma 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – INTERESSI”;
- il codice “3938” ridenominato “Imposta / Contributo di soggiorno – art. 14, comma 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – SANZIONI”.
Tali codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Imu e altri tributi locali” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “codice ente/codice comune” deve essere indicato il codice catastale del Comune, mentre nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno al quale si riferisce il versamento.
I codici tributo suddetti, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, possono essere utilizzati soltanto per i versamenti dell’imposta di soggiorno in favore dei Comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia medesima e che sono elencati nella “Tabella degli enti convenzionati per pagamento di tributi” pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.